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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 29 marzo 1980, n. 22

NORME PER L'UTILIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO E LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITA' NELL'UNITA' SANITARIA LOCALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 47 dell' 1 aprile 1980

Art. 92
Controlli connessi al maneggio di denaro e di valori
Spetta al servizio bilancio - programmazione finanziaria la vigilanza sull'operato degli incaricati del maneggio del denaro e di valori.
L'esercizio di tale vigilanza si esplica almeno una volta all'anno, attraverso periodiche verifiche di cassa ed ispezioni.
I predetti incaricati sono tenuti alla resa del conto secondo le modalità previste agli articoli 58 e 62 della presente legge.
Il servizio bilancio - programmazione finanziaria può altresì provvedere ad ispezioni per riconoscere l'esistenza presso i funzionari delegati delle somme prelevate e la regolarità dei pagamenti disposti od effettuati.

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