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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 29 marzo 1980, n. 22

NORME PER L'UTILIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO E LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITA' NELL'UNITA' SANITARIA LOCALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 47 dell' 1 aprile 1980

Art. 93
Controlli di gestione
Il comitato di gestione deve provvedere alle scadenze perentorie del 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre e 31 gennaio ad inviare alla Regione il rendiconto relativo al trimestre precedente alle scadenze sopracitate, in cui sia dato conto dell'avanzo o disavanzo di cassa nonchè dei crediti e dei debiti di bilancio già accertati alla data della resa del conto anzidetto, dettagliando gli eventuali impedimenti obiettivi per cui, decorso il termine di cui al precedente art. 51 non sono stati effettuati i pagamenti delle forniture.
Ove da tale rendiconto dovesse risultare un disavanzo complessivo, avuto anche riguardo ai crediti e debiti di bilancio, il comitato di gestione è tenuto a trasmettere, negli stessi termini perentori di cui al primo comma, il rendiconto trimestrale anche ai Comuni o alle comunità montane competenti.
La rendicontazione di cui sopra è obbligatoria anche in presenza di esercizio o gestione provvisoria del bilancio.
Il comitato di gestione inoltre dispone verifiche periodiche sullo stato di attuazione ed i risultati economici, finanziari e di efficienza dei servizi, dei programmi, nonchè di tutte le iniziative di spesa che si prestano a tale forma di riscontro attuate dalle strutture dell'unità sanitaria locale, con riferimento agli indici ed ai parametri di cui al precedente art. 91.
I risultati di tali verifiche vengono comunicati all'assemblea generale dell'unità sanitaria locale.

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