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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 29 marzo 1980, n. 22

NORME PER L'UTILIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO E LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITA' NELL'UNITA' SANITARIA LOCALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 47 dell' 1 aprile 1980

Art. 94
Controlli sulla gestione della tesoreria
La vigilanza sulla tesoreria è esercitata dal servizio bilancio - programmazione finanziaria della unità sanitaria locale.
Il comitato di gestione approva entro il 30 aprile di ciascun anno il conto del tesoriere reso ai sensi dell'art. 100 della presente legge, previo il visto di parificazione sul medesimo da parte del servizio bilancio - programmazione finanziaria della unità sanitaria locale.

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