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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 29 marzo 1980, n. 22

NORME PER L'UTILIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO E LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITA' NELL'UNITA' SANITARIA LOCALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 47 dell' 1 aprile 1980

Art. 95
Verifiche di cassa
Ai fini della effettuazione delle verifiche di cassa di cui al primo comma, numero 2 dell'art. 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno, i Comuni singoli od associati e le comunità montane individuano gli organi competenti alla effettuazione delle verifiche suddette.
In caso di accertato disavanzo la risultanza viene direttamente comunicata ai sindaci o ai presidenti delle comunità montane competenti, per l'adozione dei provvedimenti di cui all'ultimo comma dell'art. 50 della legge citata.
Copia di tale comunicazione viene inviata al comitato di gestione ed all'assemblea generale della unità sanitaria locale.