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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 29 marzo 1980, n. 22

NORME PER L'UTILIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO E LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITA' NELL'UNITA' SANITARIA LOCALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 47 dell' 1 aprile 1980

Art. 96
Responsabilità degli amministratori e dei responsabili dell'ufficio di direzione
Gli amministratori della unità sanitaria locale ed i responsabili dell'ufficio di direzione della unità sanitaria locale rispondono in proprio ed in solido quando:
a) contraggono impegni di spesa, ovvero ordinano spese non autorizzate in bilancio o non deliberate nei modi e nelle forme di legge, oppure danno esecuzione a provvedimenti non deliberati ed approvati nei modi predetti o non ancora divenuti esecutivi;
b) non abbiano ottenuto la ratifica o l'approvazione nei modi di legge di deliberazioni adottate ed eseguite e da essi dichiarate di urgenza o immediatamente esecutive;
c) abbiano disposto od autorizzato spese in eccedenza alla quota di dotazione della unità sanitaria locale, salvo che esse non siano determinate da obiettive esigenze di carattere locale da collegare a fattori straordinari di mobilità accertati dagli organi sanitari della Regione finanziabili con la riserva di cui al 4 comma dell'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno.

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