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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 29 marzo 1980, n. 22

NORME PER L'UTILIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO E LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITA' NELL'UNITA' SANITARIA LOCALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 47 dell' 1 aprile 1980

Art. 97
Responsabilità del titolare del servizio bilancio - programmazione finanziaria
Il responsabile del servizio bilancio - programmazione finanziaria della unità sanitaria locale risponde in proprio quando:
1) violi le disposizioni dei precedenti articoli 47 e 52;
2) abbia fatto luogo al pagamento delle spese conseguenti a deliberazioni o atti degli organi della unità sanitaria locale, con i quali sono assunti i relativi impegni, nel caso in cui tali deliberazioni o atti non siano divenuti esecutivi, ovvero non risultino immediatamente eseguibili.

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