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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 29 marzo 1980, n. 22

NORME PER L'UTILIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO E LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITA' NELL'UNITA' SANITARIA LOCALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 47 dell' 1 aprile 1980

Capo XI
RENDICONTO GENERALE
Art. 103
Rendiconto generale della unità sanitaria locale
I risultati finali della gestione del bilancio della unità sanitaria locale sono dimostrati nel rendiconto generale della stessa.
Il rendiconto generale è presentato dal comitato di gestione dell'assemblea generale entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello dell'esercizio finanziario cui si riferisce ed è approvato entro il 30 novembre dello stesso anno.
Il rendiconto generale comprende il conto finanziario relativo alla gestione del bilancio, il conto economico ed il conto, limitato allo stato descrittivo, del patrimonio assegnato.
Lo schema generale del rendiconto è approvato con atto della Giunta regionale.
Al rendiconto è premessa una relazione generale sul significato economico ed amministrativo delle risultanze contabilizzate. Detta relazione fornisce altresì dati e valutazioni sui livelli assistenziali raggiunti e sulle esigenze che si sono manifestate nel corso dell'esercizio con particolare riferimento ai costi ed ai risultati economici e finanziari in relazione agli obiettivi assegnati alle unità sanitarie locali dal piano sanitario regionale.
Della deliberazione della assemblea sul rendiconto generale è data notizia al tesoriere in quanto porti variazioni al carico e discarico ed agli amministratori che fossero dichiarati responsabili.
Art. 104
Conto finanziario
Il conto finanziario espone, nell'ordine, per ciascun capitolo di entrata del bilancio:
1) l'ammontare dei residui attivi accertati all'inizio dell'esercizio cui il conto si riferisce;
2) le previsioni finali di competenza;
3) le previsioni finali di cassa;
4) gli stanziamenti di cassa riportati dall'esercizio precedente;
5) l'ammontare delle entrate riscosse e versate in conto residui;
6) l'ammontare delle entrate riscosse e versate in conto competenza;
7) l'ammontare complessivo delle entrate riscosse e versate nell'esercizio;
8) l'ammontare delle entrate accertate nell'esercizio;
9) l'eccedenza di entrate o le minori entrate accertate rispetto alle previsioni di competenza;
10) le eccedenze di entrate o le minori entrate riscosse e versate rispetto alle previsioni di cassa;
11) l'ammontare dei residui attivi accertati all'inizio dell'esercizio, ed eliminati nel corso dell'esercizio, nonchè dei residui attivi riprodotti nel corso dell'esercizio;
12) l'ammontare dei residui attivi provenienti dagli esercizi precedenti, rideterminati alla fine dell'esercizio, in base alle cancellazioni o ai riaccertamenti effettuati, e da riportare al nuovo esercizio;
13) l'ammontare dei residui attivi formatisi nel corso dell'esercizio;
14) l'ammontare complessivo dei residui attivi al termine dell'esercizio.
Il conto finanziario espone, nell'ordine, per ciascun capitolo di spesa del bilancio:
1) l'ammontare dei residui passivi accertati all'inizio dell'esercizio cui il conto si riferisce;
2) le previsioni finali di competenza;
3) le previsioni finali di cassa;
4) l'ammontare dei pagamenti effettuati in conto residui;
5) l'ammontare dei pagamenti effettuati in conto competenza;
6) l'ammontare complessivo dei pagamenti effettuati nell'esercizio;
7) l'ammontare degli impegni assunti nell'esercizio;
8) le economie rispetto agli stanziamenti di competenza;
9) le economie di pagamenti rispetto agli stanziamenti di cassa;
10) l'ammontare dei residui passivi accertati all'inizio dell'esercizio ed eliminati nel corso dell'esercizio medesimo, nonchè dei residui passivi riprodotti nel corso dell'esercizio;
11) l'ammontare dei residui passivi provenienti dagli esercizi precedenti, rideterminati alla fine dell'esercizio, in base alle cancellazioni e alle reiscrizioni effettuate, e da riportare al nuovo esercizio;
12) l'ammontare dei residui passivi formatisi nel corso dell'esercizio;
13) l'ammontare complessivo dei residui passivi al termine dell'esercizio.
Art. 105
Conto economico
Il conto economico comprende le opportune dimostrazioni contabili del rapporto fra mezzi impiegati e fini raggiunti per il soddisfacimento del disposto della lettera c), art. 11 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno, secondo modalità uniformi da adottare con provvedimento della Giunta regionale.
Art. 106
Conto del patrimonio
Il conto del patrimonio deve comprendere:
1) lo stato descrittivo e d' uso alla fine dell'esercizio del patrimonio assegnato all'unità sanitaria locale con indicazione del luogo di ubicazione del servizio cui i beni sono destinati;
2) la dimostrazione di concordanza fra gli inventari della unità sanitaria locale e quella dei Comuni o delle comunità montane per quanto riguarda gli acquisti di beni mobili ed immobili destinati alla attività sanitaria, effettuati da parte della unità sanitaria locale nel corso dell'esercizio;
3) il raffronto rispetto allo stato descrittivo risultante alla fine dell'esercizio precedente.
Per i beni strumentali ad utilizzazione pluriennale, debbono, in particolare, essere previste le seguenti indicazioni:
a) esatta indicazione se trattasi di beni o attrezzature tecnico - sanitarie ovvero tecnico - economali;
b) il servizio al quale sono assegnati;
c) il periodo presunto di utilizzo.
Art. 107
Invio del conto consuntivo agli enti territoriali
Ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui ai punti 6 e 7 del 1 comma dell'art. 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno, relativamente ai conti consuntivi, si applicano le norme di cui all'art. 32 della presente legge, intendendosi sostituito al termine bilancio di previsione il termine conto consuntivo ed alle risultanze complessive della previsione le risultanze complessive del conto consultivo.
Detto conto consuntivo, costituendo allegato di quello dell'ente territoriale cui si riferisce, soggiace alle stesse procedure di revisione in atto per i Comuni.

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