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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 29 marzo 1980, n. 22

NORME PER L'UTILIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO E LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITA' NELL'UNITA' SANITARIA LOCALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 47 dell' 1 aprile 1980

Capo XII
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 108
Predisposizione del bilancio per l'esercizio 1980
Per l'esercizio 1980, entro venti giorni dall'avvenuto insediamento dell'assemblea generale e del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale, quest' ultimo propone all'assemblea generale il bilancio di previsione di cui all'art. 12 precedente, limitatamente alle spese ed alle entrate relative per il funzionamento degli organi istituzionali comprese le eventuali necessarie spese generali.
L'assemblea generale approva il bilancio di cui al comma precedente entro venti giorni dalla sua presentazione.
Il comitato di gestione, con i poteri dell'assemblea generale, provvede entro venti giorni dal trasferimento di ciascuna funzione ai comuni, ai sensi della legge regionale " Norme sull'associazione dei Comuni, sull'ordinamento delle unità sanitarie locali e sul coordinamento dei servizi sanitari e sociali ", alle variazioni del bilancio di previsione per l'esercizio 1980, sulla base degli stanziamenti assegnati per la spesa corrente all'unità sanitaria locale contestualmente al trasferimento delle predette funzioni.
Per le variazioni conseguenti alle assegnazioni di entrate per il trasferimento di spese in conto capitale secondo quanto disposto dal piano sanitario regionale, tenuto conto delle indicazioni del piano sanitario nazionale, provvede l'assemblea generale su proposta del comitato di gestione.
Gli adempimenti di cui al precedente articolo 32 si intendono assolti per l'esercizio 1980 mediante l'invio del bilancio inizialmente approvato dall'assemblea generale, nonchè delle delibere di variazione prese dal comitato di gestione, ai sensi del precedente 3 comma.
Art. 109
Situazioni attive e passive anteriori all'1 gennaio 1980
Per la determinazione dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 1979 provenienti dalle funzioni di assistenza sanitaria trasferite ai Comuni competenti per territorio a far tempo dall'1 gennaio 1980, si applicano ai diversi soggetti già erogati di assistenza le rispettive leggi contabili.
Per l'introito ed il pagamento dei predetti residui si applicano:
1) le disposizioni di cui all'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno per gli enti ivi indicati;
2) per i rimanenti enti di cui sopra, i residui così determinati costituiranno una gestione autonoma da trasferire ai comuni competenti per territorio.
Le disponibilità finanziarie complessive delle gestioni di cui al precedente punto 2), potranno essere utilizzate esclusivamente per la liquidazione ed il pagamento, compresi eventuali disavanzi, dei residui passivi delle gestioni trasferite, indipendentemente dalla gestione di provenienza.
Alle unità sanitarie locali non fanno carico le situazioni attive o passive conseguenti alle gestioni indicate nel presente articolo.
Art. 110
Rinvio alle norme di contabilità generale
Per quant' altro attiene la materia della contabilità dell'unità sanitaria locale, non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applicano le norme contenute nell'art. 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno e, in quanto applicabili, le norme sulla contabilità dello Stato e quelle di cui al DPR 19 giugno 1979, n. 421 Sito esterno.
Art. 111
Autorizzazione del finanziamento della gestione dei servizi sociali
L'assemblea generale è competente per la determinazione delle quote di partecipazione di Comuni singoli o associati e delle comunità montane nonchè di quelle che potranno essere determinate dalle convenzioni con le province per il finanziamento della gestione associata dei servizi sociali.
Art. 112
Gestione dei servizi sociali
In relazione alle diverse fonti di finanziamento i bilanci ed i conti consuntivi della gestione sanitaria e della gestione sociale dell'unità sanitaria locale sono separati.
Si applicano al bilancio della gestione sociale tutte le norme di cui alla presente legge.
Art. 113
Norma transitoria
Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano in quanto compatibili con i contenuti dell'emanando decreto interministeriale di cui all'art. 9 del decreto - legge 30 dicembre 1979, n. 663 Sito esterno.

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