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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 29 marzo 1980, n. 22

NORME PER L'UTILIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO E LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITA' NELL'UNITA' SANITARIA LOCALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 47 dell' 1 aprile 1980

Capo II
BILANCIO E LEGGI DI SPESA PLURIENNALI
Art. 3
Bilancio pluriennale
Sono strumenti della programmazione economico finanziaria delle unità sanitarie locali:
1) il bilancio pluriennale, le cui previsioni sono correlate a quelle del piano sanitario regionale;
2) il bilancio annuale di previsione.
Il bilancio pluriennale ha durata corrispondente a quella del piano sanitario regionale.
Il bilancio pluriennale è allegato al bilancio annuale ed è approvato contestualmente a quest' ultimo. Il bilancio pluriennale è redatto in termini di competenza.
Le norme di ripartizione del fondo sanitario nazionale di cui al IV comma dell'art. 51 nonchè gli svincoli di destinazione dei beni di cui agli artt. 65 e 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno, sono determinate nell'ambito della legge di approvazione del piano sanitario regionale tenuto conto dell'attività eseguita da presidi multizonali dell'unità sanitaria locale a favore dei residenti in altre unità sanitarie locali nonchè dell'esigenza di unificare il livello di prestazioni sanitarie nell'intero territorio regionale.
Art. 4
Efficacia del bilancio pluriennale
Il bilancio pluriennale rappresenta il quadro delle risorse che si prevede saranno assegnate alla unità sanitaria locale per l'impiego nel periodo considerato, in base alla legislazione statale e regionale già in vigore, nonchè ai nuovi interventi legislativi.
In particolare esso costituisce sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite dalle unità sanitarie locali a carico di esercizi futuri.
L'adozione del bilancio pluriennale non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate nè ad eseguire le spese in esso contemplate.
Art. 5
Quantificazione delle entrate nel bilancio pluriennale
Le entrate derivanti dal riparto del fondo sanitario nazionale sono indicate tenendo conto dei criteri di cui al 5 comma del precedente art. 3 e al successivo art. 28.
Sono altresì indicate le entrate che a qualunque titolo la Regione possa destinare alle unità sanitarie locali.
Art. 6
Quantificazione delle spese nel bilancio pluriennale
Il bilancio pluriennale si considera capiente ai fini della copertura di nuove e maggiori spese a carattere pluriennale, fino alla concorrenza della differenza fra il totale delle entrate in esso iscritte a norma del precedente art. 5 ed il totale delle spese già predeterminate previste a norma del presente articolo.
Nel bilancio pluriennale sono distintamente indicate, all'interno delle classificazioni di cui al successivo art. 7, le spese correnti, le spese per investimenti, le spese per l'ammortamento dei mutui già contratti.
Art. 7
Strutture del bilancio pluriennale
Il bilancio pluriennale è composto:
a) dallo stato di previsione delle entrate;
b) dallo stato di previsione delle spese;
c) dal quadro riassuntivo.
Nel bilancio pluriennale le entrate sono classificate secondo lo schema adottato per la classificazione delle entrate nel bilancio annuale di previsione, a norma del successivo art. 21.
Le spese sono suddivise in tre parti:
- parte I - spesa di mantenimento per il conseguimento delle finalità delle unità sanitarie locali;
- parte II - spesa di sviluppo per il conseguimento delle finalità delle unità sanitarie locali;
- parte III - contabilità speciali.
Nell'ambito della parte I le spese sono ripartite per settori di intervento in relazione all'assetto organizzativo delle unità sanitarie locali.
Nell'ambito della parte II le spese sono ripartite per programmi.
Per ogni ripartizione della entrata e della spesa è indicata, in corrispondenza con le previsioni del bilancio annuale, la quota distintamente per ogni esercizio annuale.
Il quadro riassuntivo di cui alla lettera c) del primo comma rappresenta sia per le entrate sia per le spese il riassunto dei titoli.
Per le spese inoltre il quadro deve comprendere il riassunto delle spese correnti, di investimento e per rimborso prestiti.
Art. 8
Programmi di spese di sviluppo
I programmi riguardano le spese di sviluppo relative ad interventi da realizzarsi dall'unità sanitaria locale, per il conseguimento di obiettivi specificamente indicati nell'ambito del piano sanitario regionale.
Per ogni programma di sviluppo devono essere indicati:
1) l'arco temporale di durata del programma, e le eventuali fasi di realizzazione del medesimo;
2) l'entità globale della spesa prevista a carico del bilancio dell'unità sanitaria locale e l'indicazione delle ulteriori risorse materiali e organizzative necessarie per l'attuazione del programma;
3) i servizi interessati all'attuazione del programma, nonchè le eventuali misure organizzative necessarie per l'attuazione del medesimo;
4) gli elementi fisici valutabili per il raggiungimento degli obiettivi dati.
Art. 9
Autorizzazione alle spese pluriennali
Le spese a carattere pluriennale sono di norma indicate per l'ammontare complessivo previsto, secondo le indicazioni del piano sanitario regionale.
Per i programmi o gli interventi la cui esecuzione si protragga per più esercizi, è consentita, all'interno della validità temporale del piano, fatti salvi eventuali divieti espressamente previsti dal piano medesimo, la stipulazione di contratti o comunque l'assunzione di obbligazioni entro i limiti della spesa globale autorizzata.
Sono oggetto di impegno sugli stanziamenti di ciascun bilancio annuale soltanto le somme corrispondenti alle obbligazioni assunte che vengono a scadenza nel corso del relativo esercizio compatibilmente con le disponibilità di cui alla lettera b), 4 comma, dell'art. 53 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno.
Art. 10
Procedura delle spese
Gli atti che comportano impegni di spesa a carattere pluriennale, nei limiti di cui al precedente art. 9, sono predisposti dal comitato di gestione ed approvati dalla competente assemblea generale.
Gli atti che comportano impegni di spesa per il solo esercizio annuale in corso sono di competenza del comitato di gestione.

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