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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 29 marzo 1980, n. 22

NORME PER L'UTILIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO E LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITA' NELL'UNITA' SANITARIA LOCALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 47 dell' 1 aprile 1980

Capo V
GESTIONE DELLE ENTRATE
Art. 37
Fasi delle entrate
Tutte le entrate dell'unità sanitaria locale passano attraverso le seguenti fasi:
a) accertamento;
b) riscossione;
c) versamento.
Tali fasi possono essere simultanee.
Art. 38
Accertamento delle entrate
Il servizio bilancio e programmazione finanziaria della unità sanitaria locale procede all'accertamento delle entrate quando, sulla base di idonea documentazione probatoria, sia acquisita la identità del debitore, la certezza del credito o della assegnazione, e sia prevedibile la loro riscossione entro i termini dell'esercizio finanziario di competenza.
Per le entrate provenienti da assegnazioni della Regione, l'accertamento è disposto sulla base del provvedimento di assegnazione dei fondi o di provvedimenti amministrativi equivalenti.
In ogni altro caso, in mancanza di comunicazioni preventive concernenti il credito, l'accertamento viene effettuato contestualmente alla riscossione del medesimo.
Art. 39
Riscossione delle entrate
L'entrata è riscossa quando il soggetto che vi è tenuto ha effettuato il pagamento del relativo importo alla unità sanitaria locale, tramite il tesoriere.
La riscossione delle entrate si effettua mediante ordinativi di incasso a firma del responsabile del servizio bilancio - programmazione finanziaria o da chi legittimamente lo sostituisce, salvo quanto disposto per gli elenchi di entrata ricorrenti nel precedente art. 36.
Art. 40
Versamento delle entrate
L'entrata è versata quando il relativo ammontare risulta acquisito alla cassa della unità sanitaria locale.
Il tesoriere della unità sanitaria locale provvede all'introito della somma mediante emissione della bolletta d' incasso, secondo le disposizioni contenute nelle norme sul servizio di tesoreria.
Art. 41
Rinuncia alla riscossione di entrate di modesta entità
Con la deliberazione di approvazione del bilancio, l'assemblea generale dispone la rinuncia ai diritti di credito che la unità sanitaria locale vanta in materia di entrate quando, per ogni singola entrata, il costo delle operazioni di riscossione e versamento risulti eccessivo rispetto all'ammontare della medesima, entro un limite massimo fissato annualmente nello stesso provvedimento.
L'annullamento dei crediti medesimi viene disposto mediante atti cumulativi del comitato di gestione, senza onere alcuno per i debitori.
Art. 42
Ricognizione dei residui attivi
Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse e versate al termine dell'esercizio.
L'accertamento definitivo delle somme conservate a residui attivi viene fatto annualmente in sede di approvazione del conto consuntivo. Prima della formazione di tale conto il comitato di gestione, con atto motivato predisposto dal servizio bilancio e programmazione finanziaria entro il 31 marzo di ogni anno, provvede alla classificazione delle stesse nelle seguenti categorie:
a) crediti la cui riscossione può essere considerata certa;
b) crediti per cui sono da intraprendere o sono in corso le procedure amministrative o giudiziarie per la riscossione;
c) crediti riconosciuti inesigibili.
I crediti di cui alle lettere a) e b) continuano ad essere riportati nelle scritture; i crediti di cui alle lettere c) si eliminano dalle scritture.

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