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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 29 marzo 1980, n. 22

NORME PER L'UTILIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO E LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITA' NELL'UNITA' SANITARIA LOCALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 47 dell' 1 aprile 1980

Capo VI
GESTIONE DELLE SPESE
Art. 43
Fasi delle spese
Tutte le spese dell'unità sanitaria locale passano attraverso le seguenti fasi:
a) impegno;
b) liquidazione;
c) ordinazione e pagamento.
Tali fasi possono essere simultanee.
Art. 44
Impegno delle spese
Gli organi della unità sanitaria locale secondo le competenze assegnate dall'art. 15 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno, assumono gli impegni di spesa nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio in corso, entro il termine dell'esercizio medesimo.
Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute dalla unità sanitaria locale in base alla legge, a contratto o ad altro titolo, a creditori determinati o determinabili, semprechè la relativa obbligazione pluriennale venga a scadenza entro il termine dell'esercizio.
Nel caso in cui, per assicurare la indispensabile continuità dei servizi, debbano essere assunte obbligazioni di durata non eccedente i dodici mesi ripartite in due esercizi, formano impegno sugli stanziamenti dell' esercizio le sole quote che vengono a scadenza nell'esercizio medesimo.
Per le spese in conto capitale ripartite in più esercizi finanziari secondo quanto previsto dal piano sanitario regionale, l'impegno può estendersi a più anni fatto salvo il limite di cui al successivo art. 45, ma i pagamenti devono essere contenuti entro l'ammontare degli impegno che vengono a scadenza in ciascun esercizio.
Art. 45
Assunzioni degli impegni delle spese sugli esercizi futuri
Nel caso delle spese in conto capitale di carattere pluriennale, di cui al 4 comma del precedente art. 44, la facoltà di assumere impegni di spesa a carico di esercizi futuri è limitata comunque alla scadenza del piano sanitario regionale.
Art. 46
Organi preposti all'assunzione degli impegni delle spese
Il comitato di gestione delibera sugli impegni di spesa, salvo la competenza dell'assemblea generale per quanto attiene ai programmi che comportano impegni per più esercizi.
Art. 47
Registrazione degli impegni delle spese
Tutti gli atti dai quali possa comunque derivare un impegno di spesa a carico del bilancio della unità sanitaria locale, prima della loro formale adozione da parte dei competenti organi, debbono essere trasmessi, unitamente alla relativa documentazione, al servizio bilancio - programmazione finanziaria, il quale, accertata la completezza e regolarità della documentazione, la esatta imputazione della spesa al bilancio, nonchè la disponibilità sul capitolo relativo, effettua la prenotazione dell'impegno.
Gli atti di impegno, formalmente approvati dai competenti organi, sono trasmessi al servizio bilancio - programmazione finanziaria per la registrazione dell' impegno definitivo.
Qualsiasi successivo atto o contratto che abbia attinenza agli impegni assunti, deve essere comunicato al servizio bilancio - programmazione finanziaria per le occorrenti annotazioni contabili.
Art. 48
Decadenza degli impegni delle spese per mancata esecuzione
Gli impegni assunti per acquisizione di beni di consumo, oggetto della contabilità di magazzino, e quindi della contabilità dei costi, che non hanno avuto, per qualsivoglia motivo, pratica esecuzione per mancata materiale consegna della merce entro il 31 dicembre, decadono di diritto e si hanno come non assunti.
Tali impegni dovranno essere riproposti sul bilancio dell'esercizio successivo.
Art. 49
Liquidazione delle spese
La liquidazione consiste nella determinazione della identità del creditore e dell'ammontare esatto del debito scaduto ed è disposta sulla base della documentazione idonea a comprovare il diritto del creditore.
Non può farsi luogo alla liquidazione di un contratto eseguito parzialmente, salvo nel caso in cui esso si riferisca a somministrazioni o forniture ripartite nel tempo. Resta ferma la facoltà del comitato di gestione della unità sanitaria locale di liquidare la parte del contratto eseguita, previa assunzione di motivato atto deliberativo di annullamento del contratto per la parte inevasa. Prima della liquidazione deve procedersi:
1) alla conferma, da parte del consegnatario, dell' avvenuta registrazione dei beni forniti nei libri d' inventario o dell'avvenuto servizio;
2) al collaudo od alla ricognizione di esatto adempimento rispettivamente dei beni forniti e dei servizi prestati;
3) qualora si tratti di acquisti ricorrenti di materie o derrate per l'ordinario funzionamento dei presidii della unità sanitaria locale, ai fini del collaudo è sufficiente l'attestazione di regolare esecuzione firmata da un funzionario della unità sanitaria locale designato con atto del comitato di gestione.
Il collaudo, ad eccezione di quanto previsto dal precedente punto 3), deve essere eseguito da personale della unità sanitaria locale munito della competenza tecnica specifica che la natura dell'affare richiede ovvero, ove occorre, da terzi appositamente incaricati.
Alla liquidazione delle spese della unità sanitaria locale, previo esito positivo del collaudo se occorrente, provvede con proprio atto:
1) il presidente del comitato di gestione: per gli stipendi ed assegni del personale, pensioni, fitti, censi, canoni ed altre spese d' importo e scadenza fissi ed accertati e per le spese previamente autorizzate con atto deliberativo dell'assemblea generale o del comitato di gestione;
2) il comitato di gestione: per le spese in economia effettuate secondo le modalità previste dai singoli regolamenti interni nonchè per le minute spese di economato.
Nel caso delle aperture di credito a favore di funzionari delegati, gli stessi provvedono alla liquidazione della spesa, salvo disposizioni diverse contenute negli atti di delega.
Art. 50
Richiesta di emissione del titolo di pagamento
Le richieste di emissione del titolo di pagamento sono trasmesse al servizio bilancio - programmazione finanziaria con la relativa documentazione giustificativa della spesa dai responsabili dei servizi che attestano, per quanto di propria competenza, la regolarità della spesa.
Art. 51
Termine di pagamento delle forniture
Nei contratti per la fornitura di beni e servizi, la unità sanitaria locale è tenuta ad includere la clausola del pagamento delle forniture a novanta giorni dalla data in cui la fattura è pervenuta, fatto salvo quanto indicato nel successivo 5 comma del presente articolo e nel precedente art. 49.
Si intendono pervenute:
- il 15 del mese tutte le fatture registrate tra il primo ed il quindicesimo giorno del mese stesso;
- il 30 del mese tutte le fatture registrate tra il sedicesimo e l'ultimo giorno del mese stesso.
La data di arrivo della fattura è attestata dal timbro apposto dal protocollo generale della unità sanitaria locale nel giorno lavorativo in cui il documento contabile perviene. L'attestazione di cui sopra fa fede ad ogni effetto.
Il pagamento per contanti o contro - assegno è ammesso solo per le minute spese di economato.
Nel caso di vizio o di difformità dei beni oggetto della fornitura rispetto all'ordine od al contratto, gli organi della unità sanitaria locale dovranno tempestivamente far luogo alla contestazione mediante invio di raccomandata con ricevuta di ritorno.
Dalla data di spedizione della raccomandata i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.
Art. 52
Pagamento delle spese
Il pagamento delle spese è disposto a mezzo di mandati individuali o collettivi, di ordini di accreditamento erogabili con assegni e buoni di prelievo, nonchè di ruoli di spesa fissa e di elenchi di spese ricorrenti.
I titoli di spesa di cui al primo comma sono firmati dal presidente del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale o da un membro del comitato stesso delegato dal presidente e vistati, per la legittimità, dal responsabile del servizio bilancio - programmazione finanziaria o da chi lo sostituisce.
Prima di emettere i titoli di spesa di cui ai precedenti commi del presente articolo, deve essere verificata dal servizio bilancio - programmazione finanziaria la causa legale del pagamento e l'intervenuta liquidazione del conto; deve essere altresì riscontrato che la somma da pagare sia contenuta nei limiti dello stanziamento di cassa autorizzato con la delibera di approvazione del bilancio e dell'impegno di spesa cui si riferisce e che la stessa sia correttamente ascritta al conto della competenza o al conto dei residui distintamente per ciascun esercizio di provenienza.
Sul mandato dovranno essere indicati tutti gli elementi conoscitivi connessi con la effettuazione dei sopradescritti riscontri e verifiche nei modi e nelle forme previste dal regolamento regionale di tesoreria e dalla convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria dell'unità sanitaria locale.
Ogni titolo di spesa emesso dovrà riferirsi ad un solo capitolo.
Art. 53
Estinzione dei titoli di pagamento
Il tesoriere dell'unità sanitaria locale estingue i mandati e provvede alla loro restituzione al servizio bilancio - programmazione finanziaria in conformità alle disposizioni del regolamento regionale di tesoreria e della convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria all'unità sanitaria locale.
I mandati di pagamento, individuali o collettivi, rimasti interamente o parzialmente inestinti alla data del 31 dicembre sono commutati dal tesoriere, salvo diversa disposizione dell'unità sanitaria locale, in assegni postali localizzati con tasse e spese a carico del creditore.
Art. 54
Modalità di effettuazione dei pagamenti
Il pagamento di qualsiasi spesa, fatto salvo quanto stabilito dai successivi articoli 57, 58 e 59 deve essere fatto esclusivamente dal tesoriere sulla base dei titoli di spesa previsti dal precedente articolo.
Anche nel caso di servizi gestiti in economia, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 57 per la gestione di fondi tramite funzionari delegati, i mandati devono essere emessi esclusivamente a favore dei creditori diretti.
E' vietata la emissione di mandati a favore di amministratori della unità sanitaria locale, salvo i casi in cui essi siano creditori o beneficiari diretti in virtù di disposizioni legislative e regolamentari.
Art. 55
Modalità di estinzione dei mandati di pagamento
Il pagamento delle spese per le forniture di beni e servizi liquidate ai sensi del precedente art. 49 è, in via ordinaria, disposto a mezzo di mandati individuali o collettivi, esclusivamente a favore dei creditori diretti.
Le unità sanitarie possono disporre, su richiesta scritta del creditore e con espressa annotazione sui titoli, che i mandati di pagamento siano estinti mediante:
a) accreditamento in conto corrente postale a favore del creditore, nonchè mediante vaglia postale con spese a carico del richiedente; in tale caso deve essere allegata al titolo la ricevuta di versamento rilasciata dall'ufficio postale;
b) commutazione in vaglia bancario o in assegno circolare, non trasferibile, all'ordine del creditore;
c) accreditamento in conto corrente bancario.
Le dichiarazioni di accreditamento o di commutazione, che sostituiscono la quietanza del credito, devono risultare sul mandato di pagamento da annotazione recante gli estremi relativi alle operazioni ed il timbro del tesoriere o cassiere.
Art. 56
Riconoscimento degli interessi per il ritardato pagamento
Scaduti i termini per il pagamento delle forniture secondo le modalità di cui all'art. 51, senza che sia stato emesso il mandato di pagamento, il creditore ha diritto al riconoscimento degli interessi.
Se il ritardo è compreso tra il 91 ed il 180 giorno dal termine di cui al primo comma, sono dovuti gli interessi legali fino alla data di emissione del mandato.
Qualora tale emissione ritardi oltre il 180 giorno dal termine di cui al primo comma, fino alla data di emissione del mandato a decorrere dal 181 giorno dal termine di cui al primo comma sono dovuti gli interessi di mora pari all'interesse praticato dagli istituti di credito di diritto pubblico o dalle banche di interesse nazionale, in applicazione di disposizioni o accordi disciplinanti il mercato nazionale del denaro a norma del regio decreto 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, secondo quanto è accertato annualmente con decreto dei Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici.
Tutti gli interessi da ritardo sono interessi di mora comprensivi del risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, del codice civile.
Alla liquidazione degli interessi di cui sopra si provvede sulla scorta di fattura fatta pervenire alla unità sanitaria locale dal fornitore, con riferimento al medesimo atto con il quale fu impegnata la spesa inerente la fornitura.
Art. 57
Funzionari delegati
In tutti i casi in cui si ritenga necessario garantire una maggior autonomia operativa a strutture organizzative interne dell'unità sanitaria locale, l'assemblea generale, su proposta del comitato di gestione, può disporre con provvedimento motivato la liquidazione ed il pagamento delle spese mediante aperture di credito a favore di funzionari delegati entro limiti di importo di volta in volta definiti.
Possono essere funzionari delegati dell'unità sanitaria locale i membri dell'ufficio di direzione ed i responsabili di singole unità operative o di centri di costo. La firma sui titoli di pagamento, nonchè sugli adempimenti di cui ai successivi articoli 58 e 59, deve essere sempre congiunta tra un membro dell'ufficio di direzione ed il responsabile di singola unità operativa o di centri di costo.
Art. 58
Rendiconto da parte dei funzionari delegati
Il funzionario delegato dovrà rendere all'unità sanitaria locale il conto delle somme erogate - corredato dai documenti giustificativi delle spese - trimestralmente, con scadenza rispettivamente al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ogni anno.
Il rendiconto dovrà comunque essere presentato in caso di completo utilizzo della apertura di credito, ovvero quando cessino, per qualsiasi ragione, le facoltà di funzionario delegato.
Il termine di presentazione del rendiconto è fissato in venti giorni dalla scadenza del periodo trimestrale o dal verificarsi di uno degli eventi richiamati nel comma precedente.
Il responsabile del servizio bilancio - programmazione finanziaria dell'unità sanitaria locale è tenuto ad eseguire i necessari riscontri contabili e a trasmettere il rendiconto al comitato di gestione che con proprio atto lo approva dando discarico al funzionario delegato delle somme erogate.
Qualora in sede di riscontro contabile emergano irregolarità nella tenuta dei conti o risulti carente la documentazione giustificativa della spesa, il presidente del comitato di gestione restituirà il rendiconto al funzionario delegato con invito a provvedere alla regolarizzazione dello stesso.
Se il funzionario delegato non vi provvede entro il termine di venti giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, il presidente del comitato rimette gli atti al comitato di gestione per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.
Art. 59
Modalità e procedure per la gestione dei fondi accreditati ai funzionari delegati
Le modalità e le procedure formali per la gestione dei fondi assegnati ai funzionari delegati della unità sanitaria locale, fermo restando quanto altrimenti disposto dai precedenti articoli 57 e 58, sono le stesse previste per i funzionari delegati della Regione Emilia - Romagna dall'apposito regolamento 9 dicembre 1978, n. 50 " Regolamento regionale per la disciplina della gestione contabile dei fondi accreditati ai funzionari delegati ", se ed in quanto applicabili in relazione anche alle specifiche esigenze delle singole unità sanitarie locali.
Art. 60
Casse economali
Presso il servizio che svolge le attività tecnico economali e di approvvigionamento, funziona il servizio di cassa economale, composto da una cassa centrale e da eventuali casse periferiche secondo l'articolazione della unità sanitaria locale.
Il personale preposto alle casse economali provvede alla ordinazione, alla liquidazione ed al pagamento delle minute spese di economato.
Il rendiconto della cassa economale centrale e, nell'ambito di esso, quelli delle casse economali periferiche, ove esistono, sono sottoposti al comitato di gestione da parte dei suddetti funzionari.
Art. 61
Gestione delle casse economali
Le somme introitate dalle casse economali devono essere entro tre giorni versate per l'intero ammontare al tesoriere.
I pagamenti possono avvenire solo per le minute spese di economato in relazione a somme anticipate al servizio di cui al precedente art. 60 e delle quali il responsabile addetto risponde secondo i principii della responsabilità contabile.
E' vietato il versamento al tesoriere di somme parzialmente o totalmente compensate con minute spese di economato.
Il limite di anticipazione mensile al servizio di cui al precedente art. 60 non può superare l'1% di un dodicesimo degli stanziamenti di competenza dell'esercizio compresi nella categoria 6a del titolo I di cui all'art. 23.
Art. 62
Regolamento per l'esecuzione dei servizi in economia e per la gestione delle casse economali
Sulla base di criteri uniformi all'uopo stabiliti con atto della Giunta regionale, l'assemblea generale delibera il regolamento per la gestione delle casse economali.
Art. 63
Regolarizzazione degli atti sottoposti a registrazione
Qualora il servizio bilancio - programmazione finanziaria riscontri irregolarità od errori negli atti sottoposti a verifica, provvede a ritornare gli atti medesimi all'ufficio proponente con invito a regolarizzarli indicando le misure necessarie.
Art. 64
Residui passivi
Costituiscono residui passivi le somme impegnate a norma del precedente art. 44 e non pagate entro il termine dell'esercizio.
I residui passivi possono essere conservati nel conto dei residui per due esercizi successivi a quello in cui l'impegno si è perfezionato.
Tutte le somme iscritte negli stanziamenti di competenza del bilancio e non impegnate a norma del precedente art. 44 entro il termine dell'esercizio, costituiscono, in ogni caso, economie di spesa, ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.
Costituiscono altresì economie di spesa i residui passivi che non risultino pagati allo scadere del termine massimo previsto per la loro conservazione, fatta salva la loro riproduzione nella competenza dei successivi bilanci allorchè il loro pagamento sia reclamato dai creditori.
Per il pagamento delle somme eliminate dal conto dei residui a norma del precedente comma, per le quali sia prevedibile l'esercizio del diritto a riscuotere da parte dei creditori, in sede di presentazione di ogni bilancio di previsione annuale può iscriversi un apposito capitolo di spesa al cui movimento si provvederà esclusivamente con provvedimento del comitato di gestione.
Art. 65
Ricognizione dei residui passivi
Il riaccertamento delle somme da conservare tra i residui passivi viene fatto annualmente in sede di approvazione del conto consuntivo.
Prima della formazione di tale conto il comitato di gestione, con atto predisposto dal servizio bilancio - programmazione finanziaria entro il 31 marzo di ogni anno, provvede alla classificazione dei residui nelle seguenti categorie:
a) somme riferibili a titoli di spesa emessi nel corso dell'esercizio rimasti totalmente o parzialmente inestinti alla chiusura del medesimo;
b) somme riferibili ad impegni di spesa registrati in base ad atti deliberativi formalmente assunti entro la data di chiusura dell'esercizio finanziario, e divenuti esecutivi entro la data del 31 marzo dell'anno successivo per la parte degli stessi non coperta da titoli di spesa emessi entro la data del 31 dicembre del relativo esercizio finanziario;
c) somme riferibili ad impegni di spesa registrati in base ad atti deliberativi formalmente assunti entro la data di chiusura dell'esercizio finanziario e non ancora divenuti esecutivi entro la data del 31 marzo dell'esercizio successivo.
Le somme di cui alle lettere a) e b) continuano ad essere riportate nelle scritture come residui passivi; quelle di cui alla lettera c) sono eliminate dalle scritture e costituiscono economie di spesa in sede di rendiconto consuntivo.
Qualora gli atti deliberativi di cui alla lettera c) diventino esecutivi dopo il 31 marzo le somme corrispondenti eliminate potranno essere reiscritte in appositi capitoli di spesa per sopravvenienze passive in occasione della prima variazione di bilancio.

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