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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 29 marzo 1980, n. 22

NORME PER L'UTILIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO E LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITA' NELL'UNITA' SANITARIA LOCALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 47 dell' 1 aprile 1980

Capo VII
CONTRATTI
Art. 66
Norme generali
I contratti della unità sanitaria locale per l'acquisizione di beni e servizi dai quali derivi una spesa sono preceduti da apposite gare aventi normalmente la forma dell'asta pubblica o della licitazione privata.
Le gare avranno cadenza annuale, salva l'opportunità di una maggiore durata del contratto per un massimo di tre anni.
Per i contratti attivi la forma ordinaria di contrattazione è l'asta pubblica. Può, tuttavia, essere adottata la licitazione privata nei casi di assoluta convenienza, da motivare opportunamente nella deliberazione di cui al successivo art. 67.
E' ammesso il ricorso all'appalto - concorso, alla trattativa privata o al sistema in economia, nei casi previsti dai successivi articoli.
Art. 67
Deliberazione a contrattare
La deliberazione di addivenire alla stipulazione del contratto, la determinazione delle modalità essenziali e l'approvazione del progetto del contratto stesso nonchè la scelta della forma di contrattazione sono di competenza del comitato di gestione, salvo la riserva disposta in ordine alla competenza dell'assemblea generale di cui all'8 comma, art. 15, legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno.
Art. 68
Asta pubblica
L'asta pubblica è preceduta da avviso affisso presso la sede della unità sanitaria locale.
Un estratto di esso è altresì pubblicato in due o più giornali quotidiani a divulgazione nazionale o larga diffusione locale, almeno venti giorni prima di quello fissato per la gara.
L'avviso deve contenere, oltre all'oggetto del contratto, la base d' asta, le condizioni e prescrizioni per l'ammissione alla gara e per l'esecuzione del contratto, nonchè i criteri di aggiudicazione di cui al successivo art. 71.
Art. 69
Licitazione privata
La licitazione privata, preceduta dal preventivo avviso di cui all'art. 7 della legge 2 febbraio 1973, n. 14 Sito esterno e successive modificazioni, ha luogo mediante l'invio alle ditte e persone ritenute idonee di uno schema di atto in cui sono descritti l'oggetto e le condizioni generali e particolari del contratto, con l'invito a restituirlo, nel giorno stabilito, firmato e completato con l'indicazione del prezzo o del miglioramento sul prezzo base, ove questo sia stato stabilito.
Nella lettera d' invito alla gara dovrà essere inoltre precisato il criterio scelto fra quelli di cui al successivo art. 71 in base al quale si procederà all'aggiudicazione.
L'individuazione delle ditte o delle persone da invitare alla gara è fatta dal comitato di gestione assicurando la più ampia partecipazione possibile alla gara.
A tal uopo il comitato predispone ed aggiorna appositi elenchi suddivisi per categorie merceologiche.
A riconoscimento della funzione sociale della cooperazione senza fini di lucro, il comitato di gestione della unità sanitaria locale predisporrerà all'interno degli elenchi di cui al comma precedente, specifici settori riservati alle cooperative o consorzi di cooperative senza fini di lucro.
Fermo restando il principio del libero accesso alle gare, può farsi luogo a gare riservate alle cooperative o consorzi di cooperative quando risulti manifestamente opportuna ed economicamente conveniente la riserva stessa.
La determinazione compete al comitato di gestione mediante la deliberazione di cui al precedente articolo 67, che dia logica e tecnica esposizione dei motivi che sono a base di detta determinazione.
Art. 70
Svolgimento delle gare
Le gare per asta pubblica e per licitazione privata si svolgono nel luogo e nell'ora stabiliti dall'avviso d' asta o dalla lettera di invito.
Il presidente o un membro all'uopo delegato del comitato di gestione procede all'apertura dei plichi contenenti le offerte ed alla conseguente aggiudicazione, redigendo il relativo verbale.
La gara è dichiarata deserta qualora non siano presentate almeno due offerte.
L'aggiudicazione rimane valida anche in mancanza della firma del verbale da parte dell'aggiudicatario.
Art. 71
Criteri di aggiudicazione dell'asta pubblica e della licitazione privata
Le gare, sia ad asta pubblica sia a licitazione privata, sono aggiudicate in base ai seguenti criteri:
1) per i contratti dai quali derivi una entrata per l'unità sanitaria locale, al prezzo più alto rispetto a quello indicato nell'avviso di asta o nella lettera di invito;
2) per i contratti dai quali derivi una spesa per l'unità sanitaria locale, ferme restando per gli appalti delle opere pubbliche le disposizioni di cui alle leggi 2 febbraio 1973, n. 14, 8 agosto 1977, n. 584 e 3 gennaio 1978, n. 1;
a) al prezzo più basso, qualora i lavori, la fornitura dei beni o dei servizi, che formano oggetto del contratto, debbano essere conformati ad appositi capitolati o disciplinari tecnici; ovvero
b) a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica. In questo caso i criteri che saranno applicati per l'aggiudicazione della gara devono essere menzionati nel capitolato di oneri o nel bando di gara, con precisazione dei coefficienti attribuiti a ciascun elemento.
Per i contratti di cui al punto 2), lettera a) la unità sanitaria locale ha facoltà di rigettare con provvedimento motivato, escludendole dalla gara, le offerte che risultino inferiori per oltre il quindici per cento alla media delle offerte pervenute.
Art. 72
Appalto - concorso
E' ammessa la forma dell'appalto - concorso quando l'unità sanitaria locale ritenga conveniente avvalersi della collaborazione e dell'apporto di particolare competenza tecnica o di esperienza specifica da parte dell'offerente per l'elaborazione del progetto definitivo delle opere, dei lavori, dei servizi e delle forniture escluse le somministrazioni.
Le persone o ditte prescelte sono invitate a presentare, nei termini, nelle forme e modi stabiliti dall'invito, il progetto dell'opera o del lavoro, o del servizio corredato dei relativi prezzi, con l'avvertimento che nessun compenso o rimborso di spese può essere comunque preteso dagli interessati per la elaborazione del progetto.
L'aggiudicazione, da parte del comitato di gestione, sulla base delle proposte di una apposita commissione costituita con delibera del comitato stesso, ha luogo in base all'esame comparativo di diversi progetti, all'analisi dei prezzi relativi, tenuto conto degli elementi tecnici ed economici delle singole offerte.
Qualora i progetti presentati non risultino rispondenti alle esigenze della unità sanitaria locale, il comitato di gestione può indire un nuovo appalto - concorso con l'eventuale adozione di nuove prescrizioni.
Art. 73
Trattativa privata
Il ricorso alla trattativa privata è ammesso:
1) quando, per qualsiasi motivo, la pubblica gara non sia stata aggiudicata;
2) per l'acquisto di beni la cui produzione è garantita da privativa industriale o che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti;
3) per l'acquisto e locazione di immobili;
4) quando l'urgenza degli acquisti, dei lavori e delle forniture di beni o servizi dovute a circostanze imprevedibili da motivare adeguatamente nel provvedimento, ovvero alla necessità di far eseguire le prestazioni a spese ed a rischio degli imprenditori inadempienti non consenta l'indugio della pubblica gara;
5) per l'affidamento di studi, ricerche, sperimentazioni e consulenze a persone o ditte aventi alta competenza tecnica o scientifica;
6) per lavori complementari non considerati nel contratto originario e che siano resi necessari da circostanze impreviste, da motivare adeguatamente nel provvedimento, per l'esecuzione di lavori, a condizione che siano affidati allo stesso contraente e non possano essere tecnicamente od economicamente separabili dalla prestazione principale, ovvero, benchè separabili, siano strettamente necessari per completamento dei lavori e che il loro ammontare non superi complessivamente il 20% dell'importo del contratto originario;
7) quando trattasi di contratti di importo non superiore a Lire 30 milioni, con esclusione dei casi in cui detti contratti rappresentino ripetizione, frazionamento, completamento o ampliamento dei precedenti lavori, forniture o servizi.
La trattativa privata può avere luogo solo quando siano state interpellate almeno cinque ditte comprese negli elenchi di cui al precedente art. 69 e siano pervenute non meno di due offerte nei casi previsti ai punti 1 e 4 e non meno di tre offerte nel caso previsto al punto 7.
Con esclusione del caso previsto al punto 7), la ragione per la quale si è ricorso alla trattativa privata deve risultare nella deliberazione di cui al precedente art. 67.
Art. 74
Stipulazione dei contratti
Salvo il caso in cui nell'avviso d' asta o nella lettera di invito alla licitazione privata sia stabilito che il verbale di aggiudicazione tiene luogo del contratto, avvenuta l'aggiudicazione, si procede alla stipulazione del contratto entro il termine massimo di trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione ovvero dalla comunicazione di essa all'impresa aggiudicataria.
Per la trattativa privata, la stipulazione del contratto deve aver luogo parimenti entro trenta giorni dalla data di comunicazione all'impresa dell'accettazione dell'offerta.
La comunicazione di cui al primo o secondo comma ha luogo entro dieci giorni dall'aggiudicazione ovvero dall'accettazione dell'offerta.
Qualora l'impresa non provveda entro il termine stabilito alla stipulazione del contratto, l'ente ha facoltà di dichiarare decaduta l'aggiudicazione ovvero l'accettazione dell'offerta, disponendo l'incameramento della cauzione provvisoria e la richiesta del risarcimento dei danni, in relazione all'affidamento ad altri della prestazione.
L'ente provvede a restituire entro 10 giorni dall'aggiudicazione alle ditte o persone non aggiudicatarie i depositi cauzionali provvisori eventualmente da esse in precedenza costituiti.
I contratti sono stipulati dal Presidente del comitato di gestione o da un suo delegato, in forma pubblica o privata, secondo le disposizioni di legge; possono inoltre essere stipulate mediante:
1) scrittura privata firmata dall'offerente e dal Presidente del comitato di gestione o suo delegato;
2) obbligazione stesa appiedi sul capitolato;
3) atto separato di obbligazione sottoscritto da chi presenta l'offerta;
4) scambio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali.
Il competente servizio dell'unità sanitaria locale cura la tenuta del registro sul quale sono annotati i contratti dopo la stipulazione.
Art. 75
Cauzione e penalità
A garanzia dell'offerta e dell'esecuzione dei contratti le ditte debbono prestare idonee cauzioni, salvo le particolari agevolazioni previste per le cooperative o consorzi di cooperative.
Si può prescindere dalla cauzione definitiva qualora la ditta contraente sia di notoria solidità, subordinatamente al miglioramento del prezzo.
Si può prescindere inoltre dalla cauzione provvisoria a garanzia dell'offerta qualora la ditta concorrente, vantando nei confronti dell'unità sanitaria locale un credito liquido ed esigibile per un importo pari o superiore al 5% dell'ammontare presunto della fornitura, ne faccia richiesta.
Si prescinde dalla cauzione definitiva nei casi in cui il contratto non superi l'importo di lire cinquemilioni escluso ogni frazionamento, ripetizione, completamento o ampliamento di precedenti lavori o forniture.
Nel contratto debbono essere previste le penalità per inadempienza o ritardo nell'esecuzione del contratto.
Art. 76
Condizioni e clausole contrattuali
I contratti devono avere termini e durata certi, e per le spese correnti non possono superare la scadenza del piano sanitario regionale vigente alla stipulazione del contratto.
Per il medesimo oggetto non possono essere stipulati più contratti se non per comprovate ragioni di necessità o di convenienza.
Le ragioni di necessità o di convenienza di cui al comma precedente devono essere indicate nella deliberazione di cui al precedente art. 67.
I contratti debbono contenere la clausola del termine di pagamento ai sensi dell'art. 51 della presente legge.
I pagamenti fatti alle persone autorizzate dai creditori a riscuotere per loro conto ed a rilasciare quietanza si ritengono validamente eseguiti, finchè la revoca del mandato conferito alle persone stesse, non sia notificato all'unità sanitaria locale nelle forme di legge.
La notifica rimane priva di effetto per gli ordini di pagamento che risultino emessi. Tuttavia, il creditore potrà effettuare tale notifica al tesoriere o all'agente incaricato di eseguire il pagamento.
Art. 77
Servizi eseguiti in economia
Con atto deliberativo del comitato di gestione è approvato il regolamento per i servizi o forniture eseguiti in economia.
Il regolamento, oltre a stabilire i limiti di somma per gruppi omogenei di servizi o forniture dovrà essere conforme al disposto dei successivi articoli 78, 79, 80.
Art. 78
Esecuzione dei lavori in economia
I lavori in economia possono essere esclusivamente eseguiti in amministrazione diretta, con materiali, utensili e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale dell'unità sanitaria locale.
Art. 79
Provviste in economia
Le provviste in economia possono essere eseguite previo interpello di almeno tre ditte comprese nell'elenco di cui al precedente art. 69, per preventivi od offerte contenenti le condizioni di esecuzione, le modalità di pagamento ed ogni altra condizione ritenuta utile dall'unità sanitaria locale.
Quando si tratti di acquisti di materiali di consumo di importo non superiore ad 1.000.000 di lire e di immediato impiego può prescindersi da quanto previsto al comma precedente.
Art. 80
Casi particolari di ricorso al sistema in economia
Possono essere eseguiti in economia, indipendente dal relativo importo:
a) le provviste ed i lavori nel caso di rescissione e risoluzione di un contratto, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurarne l'esecuzione nel tempo previsto dal contratto rescisso;
b) i lavori di completamento e di riparazione in dipendenza di deficienza o di danni constatati dai collaudatori e per i quali siano state effettuate le corrispondenti detrazioni agli appaltatori o ditte;
c) le operazioni di sdoganamento di materiali importati e relative assicurazioni.
Art. 81
Unioni d' acquisto e pre - trattative regionali
Le unità sanitarie locali possono associarsi fra di loro per ottenere facilitazioni nell'acquisto di beni e servizi.
Alle procedure di acquisto provvede una commissione composta da rappresentanti di ciascuna unità sanitaria locale, designati dai rispettivi comitati di gestione.
Le norme del presente capo si applicano anche ai contratti d' acquisto in unione.
La Giunta regionale può provvedere a far eseguire idonee ricerche di mercato a carattere nazionale e sul massimo numero possibile di ditte produttrici o fornitrici di beni, per realizzare un' efficace informazione, un esatto indirizzo economico e tecnico - merceologico ed una gestione più economica ed efficiente dell'assistenza sanitaria giungendo, sentita la competente commissione consiliare, ad accordi preliminari vincolanti per le imprese fornitrici cui le unità sanitarie locali potranno rivolgersi.
In tale caso il ricorso alla trattativa privata è consentito anche in carenza dei presupposti di cui al precedente art. 73.

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