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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 29 marzo 1980, n. 22

NORME PER L'UTILIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO E LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITA' NELL'UNITA' SANITARIA LOCALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 47 dell' 1 aprile 1980

Capo VIII
PATRIMONIO, CONTABILITA' DI MAGAZZINO E DEI COSTI
Art. 82
Gestione dei beni immobili e mobili destinati all'unità sanitaria locale per il servizio sanitario
Formano oggetto dello stato descrittivo del patrimonio di cui all'art. 107 della presente legge, assegnato all'unità sanitaria locale per i fini sanitari, i seguenti beni:
1) beni immobili
a) edifici e loro pertinenze
b) impianti ed attrezzature sanitarie e tecnico - economali;
2) beni mobili
a) macchine d' ufficio e mobilio
b) automezzi
c) strumentario
d) attrezzatura tecnico - sanitaria
e) attrezzatura economale per fini di ospedalità
f) attrezzature tecniche per manutenzione.
3) opere d' arte.
La gestione dei beni di cui al precedente comma è di competenza del servizio che svolge le funzioni tecnico economali e di approvvigionamento.
Art. 83
Contenuto dell'inventario e consegnatari dei beni
Gli inventari per i beni di cui all'art. 82 debbono contenere:
1) la denominazione, la descrizione, l'uso cui sono destinati ed il luogo ove i singoli beni si trovano;
2) gli eventuali dati catastali;
3) il numero progressivo di carico;
4) l'unità di misura.
I beni immobili e mobili destinati al servizio sanitario ed ubicati nelle unità sanitarie locali, compresi i servizi amministrativi e generali, sono affidati a consegnatari responsabili.
La consegna dei beni immobili e mobili agli agenti responsabili deve risultare da apposito verbale di consegna da essi firmato.
Il regolamento interno dell'unità sanitaria locale deve determinare l'individuazione dei consegnatari responsabili, le loro attribuzioni e garanzie, i registri che debbono tenere ed il modo di rendere conto della loro gestione. Gli oggetti di valore, titoli di credito e simili, debbono essere dati in consegna al tesoriere.
Art. 84
Gestione dei beni di consumo
Formano oggetto della gestione dei beni di consumo:
1) i materiali sanitari ed i prodotti farmaceutici;
2) i materiali economali;
3) i materiali tecnici.
La Giunta regionale determina i magazzini di assegnazione, le procedure relative alle registrazioni ed al contenuto delle schede di magazzino, nonchè i criteri di valutazione.
Art. 85
Periodo d' inventario dei beni d' uso e di consumo
Al 31 dicembre di ciascun anno si procede alla chiusura delle schede dei singoli prodotti contestualmente alla rilevazione fisica delle rimanenze dei magazzini.
La somma delle giacenze risultanti dalle schede deve corrispondere alla ricognizione fisica delle giacenze stesse.
Gli inventari dei beni di cui trattasi debbono essere allegati al rendiconto generale.
Per le necessità relative alla contabilità dei costi, la Giunta regionale può determinare, con proprio atto, periodi gestionali inferiori all'anno. In tal caso dovranno essere conservati gli obblighi di cui al precedente secondo comma.
Art. 86
Gestione dei magazzini
Le operazioni di carico e scarico delle merci e dei prodotti debbono aver luogo all'atto della materiale presa in consegna da parte dei consegnatari responsabili.
Le operazioni di scarico dovranno essere effettuate giornalmente.
Il documento di scarico di magazzino è contemporaneamente il documento di carico del relativo centro di costo, se attivato.
La gestione dei magazzini è affidata ai responsabili dei singoli magazzini o, in mancanza, ai consegnatari dei beni di cui al precedente art. 83, 3 comma. Entrambi rispondono dell'esattezza della rilevazione ad ogni effetto di legge.
Art. 87
Ricognizione dello stato d' uso dei beni mobili e delle perdite dei beni d' uso e di consumo
I consegnatari dei beni assegnati all'unità sanitaria locale dovranno procedere a regolari e periodiche ricognizioni dello stato d' uso dei beni a seguito delle quali potranno proporre di dichiarare fuori uso quei beni che risulteranno inservibili. Analoghe dichiarazioni dovranno redigersi per perdite dovute a sfridi o altre cause, previa individuazione delle eventuali responsabilità.
Tale dichiarazione dovrà risultare da appositi verbali redatti dal consegnatario alla presenza dei responsabili dei servizi, cui dovrà far seguito deliberazione del comitato di gestione.
Art. 88
Minusvalenze e plusvalenze
I magazzini possono rilevare minusvalenze e plusvalenze dovute sia a variazioni dei prezzi sia ad altre cause.
In tali casi si procede alla verifica del risultato contabile del magazzino rilevando contemporaneamente la percentuale della minusvalenza o della plusvalenza sul totale.
Le minusvalenze e plusvalenze che potranno verificarsi a fine esercizio o alle scadenze indicate nell'art. 85, 4 comma, comportano, rispettivamente, una diminuzione ed un aumento in percentuale dei singoli costi dei centri attivati pari alla percentuale di incidenza della minusvalenza o plusvalenza verificatasi nelle gestioni dei magazzini.
Art. 89
Controllo dell'equilibrio di gestione
Per i fini previsti dall'art. 11, 2 comma, lettera c), della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno, le unità sanitarie locali dovranno procedere, unitamente a quella sui dati fisici, a rilevazione dei costi relativi alle prestazioni erogate secondo le indicazioni della Giunta regionale.
La conoscenza dei costi sostenuti nei vari centri erogatori deve permettere ogni utile comparazione fra gli oneri sostenuti ed il valore delle prestazioni rese.
Art. 90
Contabilità per centri di costo ed attivazione dei medesimi
La contabilità per centri di costo è finalizzata a consentire l'esatta cognizione del costo delle prestazioni rese basata su una dettagliata analisi del personale e degli altri fattori d' impiego diretto. L'attivazione dei centri di costi dovrà consentire:
a) la sistematica raccolta dei dati gestionali al fine di tempestivi interventi per la modificazione di situazioni anomale;
b) l'elaborazione su base regionale di standards di riferimento.
L'attivazione di centri di costo obbligatori è disposta dalla Giunta regionale con proprio atto contenente le norme di rilevazione e le unità sanitarie interessate.
Ai sensi dell'art. 50, 4 comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno, i Comuni singoli od associati e le comunità montane possono, secondo valutazioni discrezionali, disporre l'attivazione di ulteriori centri di costi.
La tenuta delle rilevazioni contabili relative alla contabilità per centri di costo è affidata al servizio bilancio - programmazione finanziaria dell'unità sanitaria locale.
Il responsabile del predetto servizio risponde della regolare tenuta delle scritture.

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