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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 29 marzo 1980, n. 22

NORME PER L'UTILIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO E LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITA' NELL'UNITA' SANITARIA LOCALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 47 dell' 1 aprile 1980

Capo IX
CONTROLLI
Art. 91
Relazione sui risultati economici e di efficienza
I servizi ed i presidii a cui siano attribuite responsabilità di gestione devono presentare al comitato di gestione nel mese di gennaio successivo alla scadenza dell'esercizio, una relazione che consenta di accertare i risultati economici e di efficienza raggiunti nella organizzazione della attività e nella attuazione di progetti e programmi loro affidati, sulla base di indici e parametri predisposti nel piano sanitario regionale.
Un riepilogo delle relazioni è presentato, dal servizio bilancio - programmazione finanziaria, al comitato di gestione che lo trasmette all'assemblea generale per la successiva predisposizione, per quanto di competenza, della relazione di cui all'art. 105 della presente legge.
Art. 92
Controlli connessi al maneggio di denaro e di valori
Spetta al servizio bilancio - programmazione finanziaria la vigilanza sull'operato degli incaricati del maneggio del denaro e di valori.
L'esercizio di tale vigilanza si esplica almeno una volta all'anno, attraverso periodiche verifiche di cassa ed ispezioni.
I predetti incaricati sono tenuti alla resa del conto secondo le modalità previste agli articoli 58 e 62 della presente legge.
Il servizio bilancio - programmazione finanziaria può altresì provvedere ad ispezioni per riconoscere l'esistenza presso i funzionari delegati delle somme prelevate e la regolarità dei pagamenti disposti od effettuati.
Art. 93
Controlli di gestione
Il comitato di gestione deve provvedere alle scadenze perentorie del 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre e 31 gennaio ad inviare alla Regione il rendiconto relativo al trimestre precedente alle scadenze sopracitate, in cui sia dato conto dell'avanzo o disavanzo di cassa nonchè dei crediti e dei debiti di bilancio già accertati alla data della resa del conto anzidetto, dettagliando gli eventuali impedimenti obiettivi per cui, decorso il termine di cui al precedente art. 51 non sono stati effettuati i pagamenti delle forniture.
Ove da tale rendiconto dovesse risultare un disavanzo complessivo, avuto anche riguardo ai crediti e debiti di bilancio, il comitato di gestione è tenuto a trasmettere, negli stessi termini perentori di cui al primo comma, il rendiconto trimestrale anche ai Comuni o alle comunità montane competenti.
La rendicontazione di cui sopra è obbligatoria anche in presenza di esercizio o gestione provvisoria del bilancio.
Il comitato di gestione inoltre dispone verifiche periodiche sullo stato di attuazione ed i risultati economici, finanziari e di efficienza dei servizi, dei programmi, nonchè di tutte le iniziative di spesa che si prestano a tale forma di riscontro attuate dalle strutture dell'unità sanitaria locale, con riferimento agli indici ed ai parametri di cui al precedente art. 91.
I risultati di tali verifiche vengono comunicati all'assemblea generale dell'unità sanitaria locale.
Art. 94
Controlli sulla gestione della tesoreria
La vigilanza sulla tesoreria è esercitata dal servizio bilancio - programmazione finanziaria della unità sanitaria locale.
Il comitato di gestione approva entro il 30 aprile di ciascun anno il conto del tesoriere reso ai sensi dell'art. 100 della presente legge, previo il visto di parificazione sul medesimo da parte del servizio bilancio - programmazione finanziaria della unità sanitaria locale.
Art. 95
Verifiche di cassa
Ai fini della effettuazione delle verifiche di cassa di cui al primo comma, numero 2 dell'art. 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno, i Comuni singoli od associati e le comunità montane individuano gli organi competenti alla effettuazione delle verifiche suddette.
In caso di accertato disavanzo la risultanza viene direttamente comunicata ai sindaci o ai presidenti delle comunità montane competenti, per l'adozione dei provvedimenti di cui all'ultimo comma dell'art. 50 della legge citata.
Copia di tale comunicazione viene inviata al comitato di gestione ed all'assemblea generale della unità sanitaria locale.

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