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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 29 marzo 1980, n. 22

NORME PER L'UTILIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO E LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITA' NELL'UNITA' SANITARIA LOCALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 47 dell' 1 aprile 1980

Capo X
RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI DELL'UNITA' SANITARIA LOCALE E DI CHE MANEGGIA DENARO
Art. 96
Responsabilità degli amministratori e dei responsabili dell'ufficio di direzione
Gli amministratori della unità sanitaria locale ed i responsabili dell'ufficio di direzione della unità sanitaria locale rispondono in proprio ed in solido quando:
a) contraggono impegni di spesa, ovvero ordinano spese non autorizzate in bilancio o non deliberate nei modi e nelle forme di legge, oppure danno esecuzione a provvedimenti non deliberati ed approvati nei modi predetti o non ancora divenuti esecutivi;
b) non abbiano ottenuto la ratifica o l'approvazione nei modi di legge di deliberazioni adottate ed eseguite e da essi dichiarate di urgenza o immediatamente esecutive;
c) abbiano disposto od autorizzato spese in eccedenza alla quota di dotazione della unità sanitaria locale, salvo che esse non siano determinate da obiettive esigenze di carattere locale da collegare a fattori straordinari di mobilità accertati dagli organi sanitari della Regione finanziabili con la riserva di cui al 4 comma dell'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno.
Art. 97
Responsabilità del titolare del servizio bilancio - programmazione finanziaria
Il responsabile del servizio bilancio - programmazione finanziaria della unità sanitaria locale risponde in proprio quando:
1) violi le disposizioni dei precedenti articoli 47 e 52;
2) abbia fatto luogo al pagamento delle spese conseguenti a deliberazioni o atti degli organi della unità sanitaria locale, con i quali sono assunti i relativi impegni, nel caso in cui tali deliberazioni o atti non siano divenuti esecutivi, ovvero non risultino immediatamente eseguibili.
Art. 98
Responsabilità dei dipendenti della unità sanitaria locale
I dipendenti della unità sanitaria locale sono personalmente e solidamente responsabili quando diano corso a spese conseguenti le deliberazioni o ad atti degli organi della unità sanitaria locale con i quali sono assunti i relativi impegni, nel caso che tali deliberazioni od atti non siano divenuti esecutivi ovvero non risultino immediatamente eseguibili.
I dipendenti della unità sanitaria locale sono personalmente e solidamente responsabili per le violazioni di cui agli articoli precedenti quando abbiano dato causa alle stesse.
Gli stessi rispondono personalmente degli atti da essi compiuti nell'esercizio delle attribuzioni esclusivamente inerenti al loro ufficio.
Art. 99
Responsabilità dei funzionari delegati
Il funzionario delegato è responsabile dei pagamenti, delle registrazioni e delle rendicontazioni concernenti i fondi accreditati ai sensi del regolamento regionale per la disciplina della gestione contabile dei fondi predetti.
Art. 100
Responsabilità del tesoriere
La responsabilità del tesoriere della unità sanitaria locale è regolata dalle disposizioni contenute nello schema tipo di convenzione approvato dal Consiglio regionale di cui al precedente art. 35, ultimo comma.
Ai fini del discarico della propria responsabilità il tesoriere della unità sanitaria locale, entro il 31 marzo di ciascun anno, rende il conto al comitato di gestione. Il predetto conto deve dimostrare:
a) nella entrata: il debito alla chiusura dell'esercizio precedente e le somme riscosse nel corso dell'esercizio;
b) nella spesa: il credito alla chiusura dell'esercizio precedente e le somme pagate nel corso dell'esercizio;
c) la differenza fra entrata ed uscita da trasportare a debito o a credito dell'esercizio successivo.
Art. 101
Responsabilità del maneggio di denaro
Chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio di denaro della unità sanitaria locale, ne risponde a norma del successivo art. 102.
Art. 102
Responsabilità per danni
Gli amministratori e i dipendenti della unità sanitaria locale rispondono, in ogni caso, dei danni derivanti alla unità sanitaria locale da violazioni di obblighi di funzioni o di servizio, secondo le norme vigenti per le amministrazioni dello Stato.
Sono esenti da responsabilità i dipendenti della unità sanitaria locale che abbiano agito per un ordine scritto alla cui esecuzione erano tenuti, salvo la responsabilità di colui che tale ordine abbia impartito.
Sono esenti da responsabilità gli amministratori ed i titolari degli uffici nel caso di responsabilità esclusiva del dipendente ai sensi del precedente art. 98, ultimo comma, salvo che sussista colpa grave per quanto si riferisce al loro dovere di vigilanza.

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