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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 29 marzo 1980, n. 22

NORME PER L'UTILIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO E LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITA' NELL'UNITA' SANITARIA LOCALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 47 dell' 1 aprile 1980

Capo III
BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE
Art. 11
Esercizio finanziario
L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario che comincia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.
L'esercizio finanziario si chiude definitivamente al 31 dicembre di ciascun esercizio.
Art. 12
Presentazione ed approvazione del bilancio di previsione
Il bilancio di previsione, con l'allegato di cui all'art. 3, è predisposto dal comitato di gestione dell'unità sanitaria locale e presentato all'assemblea generale entro il 30 settembre dell'anno che precede quello cui esso si riferisce ed è approvato entro il 31 ottobre successivo.
Il piano sanitario regionale viene approvato 120 giorni prima della scadenza del triennio.
Art. 13
Bilancio annuale di previsione
Le previsioni del bilancio annuale sono formulate in termini di competenza ed in termini di cassa.
Per ciascun capitolo di entrata o di spesa il bilancio indica:
1) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
2) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese che si prevede di impegnare nell'esercizio cui il bilancio si riferisce;
3) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese che si prevede di pagare nel medesimo esercizio, senza distinzione fra riscossioni e pagamenti in conto residui ed in conto competenza.
Tra le entrate o le spese di cui al n. 2) del precedente secondo comma è iscritto l'eventuale saldo finanziario, positivo o negativo, presunto al termine dell'esercizio precedente ed il corrispondente stanziamento compensativo, fatti salvi i provvedimenti di cui al successivo art. 27.
Tra le entrate di cui al n. 3) è iscritto altresì l'ammontare presunto della giacenza di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce. Il bilancio annuale è composto:
a) dallo stato di previsione delle entrate;
b) dallo stato di previsione delle spese;
c) dal quadro riassuntivo.
Art. 14
Stanziamenti di competenza
Gli stanziamenti di spesa di competenza sono iscritti nel bilancio nella misura necessaria per lo svolgimento delle attività e degli interventi che, in base alle norme vigenti, al piano sanitario regionale ed ai programmi conseguenti, si prevede daranno luogo nel corso dell'esercizio di competenza ad impegni di spesa a carico del medesimo.
Nel caso di spese a carattere pluriennale da ripartire in più esercizi, la quota di spesa da stanziare nel bilancio annuale è determinata, con i criteri di cui al comma 1 , entro i limiti della spesa totale iscritta nel bilancio pluriennale, e tenendo conto sia delle quote già stanziate nei precedenti bilanci sia degli impegni effettivamente assunti nei relativi esercizi.
Debbono essere in ogni caso stanziate le somme corrispondenti agli impegni già assunti e che vengono a scadenza nell'esercizio cui il bilancio si riferisce. L'entità di tali somme deve essere distintamente indicata in apposite note per ciascun capitolo di spesa.
Art. 15
Stanziamenti di cassa
Gli stanziamenti di spesa di cassa sono iscritti in bilancio nella misura necessaria per far fronte ai pagamenti che l'unità sanitaria locale prevede di dover effettuare nell'esercizio a seguito degli impegni già assunti e dei nuovi impegni che si prevedono di assumere nel corso dell'esercizio stesso, tenendo conto delle complessive disponibilità di cassa dell'unità sanitaria locale.
Art. 16
Equilibrio del bilancio di competenza
Il totale delle spese che si prevede di impegnare nell'esercizio di competenza deve coincidere con il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso del medesimo esercizio.
Art. 17
Equilibrio del bilancio di cassa
In ciascun bilancio annuale il totale delle spese che si prevede di pagare non può essere superiore al totale delle entrate che si prevede di riscuotere, sommato alla presunta giacenza iniziale di cassa.
Art. 18
Universalità ed integrità del bilancio
Le entrate devono essere iscritte nel bilancio al lordo delle spese eventualmente connesse.
Parimenti le spese devono essere iscritte in bilancio integralmente, senza essere ridotte delle entrate correlative.
Sono vietate le gestioni di fondi al di fuori del bilancio dell'unità sanitaria locale.
Art. 19
Esercizio provvisorio
L'esercizio provvisorio del bilancio è deliberato con provvedimento dell'assemblea generale, su proposta del comitato di gestione, per un periodo non superiore a quattro mesi.
Tale provvedimento autorizza, senza limiti di somma, l'accertamento e la riscossione delle entrate e l'impegno e il pagamento delle spese sulla base del bilancio già approvato dall'assemblea ma non ancora esecutivo.
L'assemblea generale può, peraltro, stabilire limitazioni alla esecuzione delle spese, sia in ordine all'entità degli stanziamenti utilizzabili, sia in ordine a singoli capitoli di spesa il cui utilizzo può essere in tutto o in parte vietato fino a che il bilancio non sia stato reso esecutivo.
Nel caso che il bilancio non sia stato ancora presentato all'assemblea, ovvero da questa non sia stato approvato, l'esercizio provvisorio è autorizzato sulla base dell'ultimo bilancio approvato, limitatamente ad un dodicesimo sullo stanziamento di ogni capitolo per ogni mese di esercizio provvisorio, e per un massimo di quattro mesi.
Art. 20
Gestione provvisoria del bilancio
Fermo restando quanto disposto dal precedente articolo, qualora il provvedimento di approvazione del bilancio e/ o di autorizzazione all'esercizio provvisorio sia stato deliberato dall'assemblea generale, ma non sia stato ancora esaminato dal comitato regionale di controllo di cui all'art. 49, 1 comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno, è autorizzata la gestione in via provvisoria del bilancio medesimo, limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo per ogni mese di pendenza del procedimento, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese non suscettibili di impegno o di pagamento frazionato in dodicesimi.
Qualora il provvedimento di approvazione del bilancio e/ o di autorizzazione all'esercizio provvisorio sia stato rinviato dal comitato regionale di controllo di cui al primo comma, è autorizzata la gestione provvisoria del bilancio medesimo limitatamente alle parti ed ai capitoli non coinvolti nel rinvio, fatti salvi i principi di cui ai precedenti artt. 16 e 17. Per le rimanenti parti e capitoli, è autorizzata la gestione provvisoria, nei limiti di un dodicesimo per ogni mese di rinvio con riferimento all'ultimo bilancio approvato.
Art. 21
Classificazione delle entrate
Nel bilancio dell'unità sanitaria locale le entrate sono ripartite in titoli e, secondo la loro natura, in categorie, in relazione al disposto dell'art. 8 della legge 19 maggio 1976, n. 335 Sito esterno integrato dalla classificazione di cui all'art. 24 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.
Art. 22
Specificazione delle entrate
Nell'ambito della classificazione di cui al precedente art. 21, le entrate sono ripartite in capitoli. Il capitolo costituisce l'unità elementare di bilancio.
Nello stato di previsione dell'entrata, nell'ordine di successione della classificazione di cui al precedente art. 21 la numerazione dei capitoli è progressiva e discontinua.
La descrizione di ciascun capitolo deve corrispondere a quella contenuta nello schema di bilancio predisposto con atto della Giunta regionale, secondo i principi classificatori del precedente art. 21 e con riferimento agli obiettivi del piano sanitario regionale, nonchè ai principi di classificazione definiti al livello nazionale.
Art. 23
Classificazione delle spese
Per il primo piano sanitario regionale le spese del bilancio annuale di previsione sono classificate analiticamente in titoli a seconda che si tratti di spese correnti, spese di investimento, spese per il rimborso di mutui, contabilità speciali; in categorie secondo la classificazione economica; in sezioni secondo la classificazione funzionale in corrispondenza della similare classificazione adottata dal bilancio della Regione per il medesimo esercizio.
Ai fini specifici dell'art. 11, lettera c) della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno, le spese vengono ulteriormente classificate, ai fini economici, secondo le seguenti categorie:
TITOLO I - Spese correnti Categoria 1a) - Spese per il funzionamento degli organi dell'unità sanitaria locale; Categoria 2a) - Spese per il personale del servizio sanitario nazionale addetto ai presidi, servizi ed uffici dell'unità sanitaria locale; Categoria 3a) - Spese per la qualificazione e l'aggiornamento del personale dipendente e convenzionato; Categoria 4a) - Prestazioni sanitarie in convenzione; Categoria 5a) - Prestazioni sanitarie a rimborso e diverse; Categoria 6a) - Acquisizione di beni e servizi; Categoria 7a) - Altre spese di gestione; Categoria 8a) - Trasferimenti; Categoria 9a) - Spese per funzioni delegate; Categoria 10a) - Fondi di riserva; TITOLO II - Spese di investimento Categoria 11a) - Beni immobili; Categoria 12a) - Beni mobili; TITOLO III - Rimborso di mutui Categoria 13a) - Mutui passivi; TITOLO IV - Contabilità speciali Categoria 14a) - Partite di giro; Categoria 15a) - Altre contabilità speciali.
Con la legge regionale di approvazione del secondo piano sanitario regionale sarà disciplinata la classificazione delle spese di cui al presente articolo, in relazione all'assetto organizzativo, nonchè ai programmi delle unità sanitarie locali. A tal fine la classificazione in categorie, di cui al precedente secondo comma, sarà riportata all'interno di una classificazione funzionale in rubriche per ogni unità funzionale organizzativa, ed in programmi.
Art. 24
Specificazione delle spese
Nell'ambito delle classificazioni di cui all'articolo precedente, le spese si suddividono in capitoli.
Nel caso in cui ciò sia ritenuto opportuno ai fini di una più puntuale analisi della spesa, il capitolo può essere suddiviso in più articoli di spesa semprechè siano rispettate le norme di cui ai commi successivi.
Ogni capitolo comprende un solo oggetto di spesa ovvero più oggetti strettamente collegati.
Non possono essere incluse comunque nel medesimo capitolo:
a) spese correnti, spese di investimento e spese che attengono al rimborso di mutui;
b) spese di mantenimento e spese di sviluppo;
c) spese relative a funzioni proprie e spese relative a funzioni delegate.
Nello stato di previsione della spesa, nell'ordine di successione delle ripartizioni soprarichiamate, la numerazione dei capitoli è progressiva e discontinua.
La descrizione di ciascun capitolo deve corrispondere a quella contenuta nello schema di bilancio predisposto con atto della Giunta regionale secondo i principi classificatori di cui al precedente art. 23, nonchè i principi di classificazione definiti a livello nazionale.
Art. 25
Fondo di riserva ordinario
Nel bilancio annuale di competenza è iscritto un fondo di riserva ordinario. Con deliberazione dell'assemblea generale, sono prelevate da tale fondo le somme necessarie per integrare stanziamenti di competenza rivelatisi insufficienti.
L'ammontare del fondo di riserva ordinario è determinato in misura non superiore al 2% del totale delle spese correnti.
Art. 26
Fondo di riserva del bilancio di cassa
Nel bilancio annuale di cassa è iscritto un fondo di riserva per far fronte ai maggiori pagamenti che si rendono necessari nel corso dell'esercizio sui diversi capitoli di spesa rispetto agli stanziamenti di cassa disposti in sede di previsione.
Il prelevamento di somme dal fondo di cui al precedente comma a favore di altri capitoli del bilancio di cassa è disposto con delibera del comitato di gestione, non soggetta a controllo.
Per consentire il pagamento di residui passivi risultanti in chiusura di esercizio, non previsti - o previsti in entità inadeguata - nella apposita colonna del bilancio di previsione, e pertanto privi del corrispondente stanziamento di cassa - o dotati di stanziamento insufficiente - , è autorizzata la istituzione o l'adeguamento dello stanziamento di cassa nei modi di cui al precedente comma, fatto salvo il successivo aggiornamento dell' ammontare presunto dei residui passivi medesimi in occasione dell'assestamento di bilancio.
L'ammontare del fondo di riserva di cui al presente articolo è determinato entro il limite massimo di un dodicesimo dell'ammontare complessivo dei pagamenti previsti.
Art. 27
Assestamento di bilancio
Entro il 30 giugno di ogni anno l'assemblea generale delibera l'assestamento del bilancio, mediante il quale provvede all'aggiornamento dei residui e del saldo finanziario presunto al termine dell'esercizio precedente nonchè all'aggiornamento della giacenza di cassa presunta all'inizio dell'esercizio, fermo restando il vincolo di equilibrio dei bilanci di competenza e di cassa di cui ai precedenti articoli.
L'approvazione dell'assestamento del bilancio è subordinata alla presentazione delle risultanze della gestione finanziaria dell'esercizio precedente all'assemblea generale da parte del comitato di gestione.
In sede di assestamento di bilancio, ove sia riscontrato un saldo finanziario positivo, l'assemblea generale dovrà prevedere il trasferimento, in maniera proporzionale alla popolazione residente, di detta risultanza al bilancio dei comuni singoli o associati o delle comunità montane e contestualmente la sua riacquisizione all'esercizio in corso, finalizzata ad interventi di sviluppo contenuti nel piano sanitario regionale.
Art. 28
Variazioni di bilancio
L'assemblea generale delibera, entro il 30 novembre di ogni anno, le variazioni al bilancio resesi necessarie per l'iscrizione di entrate in relazione a maggiori assegnazioni vincolate a scopi specifici, nonchè per la conseguente iscrizione delle correlative spese, fermo restando l'equilibrio del bilancio di cui agli articoli 16 e 17.
Art. 29
Storni di fondi
Per gli storni di fondi da un capitolo all'altro del bilancio, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, occorre che la spesa cui si intende provvedere sia di urgente necessità e la somma da prelevarsi sia realmente disponibile in rapporto al fabbisogno dell'intero esercizio.
Sono vietati gli storni di fondi tra i residui e quelli tra i residui e la competenza.
Sono altresì vietati gli storni tra fondi stanziati in titoli diversi.
Gli storni di fondi sono disposti con atto dell'assemblea generale su proposta del comitato di gestione non oltre il 30 novembre di ogni anno, fermo restando l'equilibrio di cui ai precedenti articoli 16 e 17.
Art. 30
Anticipazioni di cassa
E' vietato, ai sensi dell'art. 50, comma 1 , punto 9 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno, il ricorso a qualsiasi forma di indebitamento, salvo anticipazioni mensili da parte del tesoriere, e limitatamente a temporanee deficienze di cassa, pari ad un dodicesimo del fondo sanitario assegnato.
Entro il 31 dicembre di ogni anno le eventuali anticipazioni in essere dovranno essere ripianate al tesoriere.
Art. 31
Norme applicabili ai presidii e servizi multizonali
Alle contabilità speciali per la gestione dei presidii e servizi multizonali si applicano le norme della presente legge.
Il conto di tesoreria è unico per ogni unità sanitaria locale.
Art. 32
Invio del bilancio di previsione agli enti territoriali
Ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui ai punti 6 e 7 del 1 comma dell'art. 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno, l'unità sanitaria locale è tenuta ad inviare, entro 10 giorni da quando sia stato reso esecutivo il provvedimento di approvazione del bilancio di previsione, ai comuni o alle comunità montane competenti, copia del bilancio di previsione con allegato il documento riassuntivo delle risultanze complessive della previsione di entrata e di spesa nonchè degli stanziamenti previsionali in entrata ed in uscita relativi agli affidamenti regionali.
A tal riguardo il bilancio di previsione dell'unità sanitaria locale dovrà essere un allegato dei bilanci di previsione dei comuni o della comunità montana competenti.

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