LEGGE REGIONALE 29 marzo 1980, n. 22
NORME PER L'UTILIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO E LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITÀ NELL'UNITÀ SANITARIA LOCALE (1)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 10
Procedura delle spese
Gli atti che comportano impegni di spesa a carattere pluriennale, nei limiti di cui al precedente art. 9, sono predisposti dal comitato di gestione ed approvati dalla competente assemblea generale.
Gli atti che comportano impegni di spesa per il solo esercizio annuale in corso sono di competenza del comitato di gestione.
Note del Redattore:
Si veda ora la L.R. 20 dicembre 1994, n. 50 "NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE, CONTABILITÀ, CONTRATTI E CONTROLLO DELLE AZIENDE UNITÀ SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE" che ridisciplina la materia, in applicazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.