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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 29 marzo 1980, n. 22

NORME PER L'UTILIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO E LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITÀ NELL'UNITÀ SANITARIA LOCALE (1)

Art. 100
Responsabilità del tesoriere
La responsabilità del tesoriere della unità sanitaria locale è regolata dalle disposizioni contenute nello schema tipo di convenzione approvato dal Consiglio regionale di cui al precedente art. 35, ultimo comma.
Ai fini del discarico della propria responsabilità il tesoriere della unità sanitaria locale, entro il 31 marzo di ciascun anno, rende il conto al comitato di gestione. Il predetto conto deve dimostrare:
a) nella entrata: il debito alla chiusura dell'esercizio precedente e le somme riscosse nel corso dell'esercizio;
b) nella spesa: il credito alla chiusura dell'esercizio precedente e le somme pagate nel corso dell'esercizio;
c) la differenza fra entrata ed uscita da trasportare a debito o a credito dell'esercizio successivo.

Note del Redattore:

Si veda ora la L.R. 20 dicembre 1994, n. 50 "NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE, CONTABILITÀ, CONTRATTI E CONTROLLO DELLE AZIENDE UNITÀ SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE" che ridisciplina la materia, in applicazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno e successive modificazioni.

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