Espandi Indice

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 29 marzo 1980, n. 22

NORME PER L'UTILIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO E LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITÀ NELL'UNITÀ SANITARIA LOCALE (1)

Art. 104
Conto finanziario
Il conto finanziario espone, nell'ordine, per ciascun capitolo di entrata del bilancio:
1) l'ammontare dei residui attivi accertati all'inizio dell'esercizio cui il conto si riferisce;
2) le previsioni finali di competenza;
3) le previsioni finali di cassa;
4) gli stanziamenti di cassa riportati dall'esercizio precedente;
5) l'ammontare delle entrate riscosse e versate in conto residui;
6) l'ammontare delle entrate riscosse e versate in conto competenza;
7) l'ammontare complessivo delle entrate riscosse e versate nell'esercizio;
8) l'ammontare delle entrate accertate nell'esercizio;
9) l'eccedenza di entrate o le minori entrate accertate rispetto alle previsioni di competenza;
10) le eccedenze di entrate o le minori entrate riscosse e versate rispetto alle previsioni di cassa;
11) l'ammontare dei residui attivi accertati all'inizio dell'esercizio, ed eliminati nel corso dell'esercizio, nonché dei residui attivi riprodotti nel corso dell'esercizio;
12) l'ammontare dei residui attivi provenienti dagli esercizi precedenti, rideterminati alla fine dell'esercizio, in base alle cancellazioni o ai riaccertamenti effettuati, e da riportare al nuovo esercizio;
13) l'ammontare dei residui attivi formatisi nel corso dell'esercizio;
14) l'ammontare complessivo dei residui attivi al termine dell'esercizio.
Il conto finanziario espone, nell'ordine, per ciascun capitolo di spesa del bilancio:
1) l'ammontare dei residui passivi accertati all'inizio dell'esercizio cui il conto si riferisce;
2) le previsioni finali di competenza;
3) le previsioni finali di cassa;
4) l'ammontare dei pagamenti effettuati in conto residui;
5) l'ammontare dei pagamenti effettuati in conto competenza;
6) l'ammontare complessivo dei pagamenti effettuati nell'esercizio;
7) l'ammontare degli impegni assunti nell'esercizio;
8) le economie rispetto agli stanziamenti di competenza;
9) le economie di pagamenti rispetto agli stanziamenti di cassa;
10) l'ammontare dei residui passivi accertati all'inizio dell'esercizio ed eliminati nel corso dell'esercizio medesimo, nonché dei residui passivi riprodotti nel corso dell'esercizio;
11) l'ammontare dei residui passivi provenienti dagli esercizi precedenti, rideterminati alla fine dell'esercizio, in base alle cancellazioni e alle reiscrizioni effettuate, e da riportare al nuovo esercizio;
12) l'ammontare dei residui passivi formatisi nel corso dell'esercizio;
13) l'ammontare complessivo dei residui passivi al termine dell'esercizio.

Note del Redattore:

Si veda ora la L.R. 20 dicembre 1994, n. 50 "NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE, CONTABILITÀ, CONTRATTI E CONTROLLO DELLE AZIENDE UNITÀ SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE" che ridisciplina la materia, in applicazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno e successive modificazioni.

Espandi Indice