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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 29 marzo 1980, n. 22

NORME PER L'UTILIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO E LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITÀ NELL'UNITÀ SANITARIA LOCALE (1)

Art. 106
Conto del patrimonio
Il conto del patrimonio deve comprendere:
1) lo stato descrittivo e d'uso alla fine dell'esercizio del patrimonio assegnato all'unità sanitaria locale con indicazione del luogo di ubicazione del servizio cui i beni sono destinati;
2) la dimostrazione di concordanza fra gli inventari della unità sanitaria locale e quella dei Comuni o delle comunità montane per quanto riguarda gli acquisti di beni mobili ed immobili destinati alla attività sanitaria, effettuati da parte della unità sanitaria locale nel corso dell'esercizio;
3) il raffronto rispetto allo stato descrittivo risultante alla fine dell'esercizio precedente.
Per i beni strumentali ad utilizzazione pluriennale, debbono, in particolare, essere previste le seguenti indicazioni:
a) esatta indicazione se trattasi di beni o attrezzature tecnico-sanitarie ovvero tecnico-economali;
b) il servizio al quale sono assegnati;
c) il periodo presunto di utilizzo.

Note del Redattore:

Si veda ora la L.R. 20 dicembre 1994, n. 50 "NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE, CONTABILITÀ, CONTRATTI E CONTROLLO DELLE AZIENDE UNITÀ SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE" che ridisciplina la materia, in applicazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno e successive modificazioni.

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