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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 29 marzo 1980, n. 22

NORME PER L'UTILIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO E LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITÀ NELL'UNITÀ SANITARIA LOCALE (1)

Art. 109
Situazioni attive e passive anteriori all'1 gennaio 1980
Per la determinazione dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 1979 provenienti dalle funzioni di assistenza sanitaria trasferite ai Comuni competenti per territorio a far tempo dall'1 gennaio 1980, si applicano ai diversi soggetti già erogatori di assistenza le rispettive leggi contabili.
Per l'introito ed il pagamento dei predetti residui si applicano:
1) le disposizioni di cui all'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno per gli enti ivi indicati;
2) per i rimanenti enti di cui sopra, i residui così determinati costituiranno una gestione autonoma da trasferire ai comuni competenti per territorio.
Le disponibilità finanziarie complessive delle gestioni di cui al precedente punto 2), potranno essere utilizzate esclusivamente per la liquidazione ed il pagamento, compresi eventuali disavanzi, dei residui passivi delle gestioni trasferite, indipendentemente dalla gestione di provenienza.
Alle unità sanitarie locali non fanno carico le situazioni attive o passive conseguenti alle gestioni indicate nel presente articolo.

Note del Redattore:

Si veda ora la L.R. 20 dicembre 1994, n. 50 "NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE, CONTABILITÀ, CONTRATTI E CONTROLLO DELLE AZIENDE UNITÀ SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE" che ridisciplina la materia, in applicazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno e successive modificazioni.

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