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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 29 marzo 1980, n. 22

NORME PER L'UTILIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO E LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITÀ NELL'UNITÀ SANITARIA LOCALE (1)

Art. 112

(aggiunto ultimo comma da art. 3 L.R. 9 luglio 1981 n. 19)

Gestione dei servizi sociali
In relazione alle diverse fonti di finanziamento i bilanci ed i conti consuntivi della gestione sanitaria e della gestione sociale dell'unità sanitaria locale sono separati.
Si applicano al bilancio della gestione sociale tutte le norme di cui alla presente legge.
Ai sensi degli artt. 25 e 26 della legge 5 agosto 1978, n. 468 Sito esterno, al fine di consentire il consolidamento delle operazioni interessanti il settore pubblico nonché il coordinamento dei conti pubblici, le risultanze dei separati bilanci di previsione nonché dei separati conti consuntivi riguardanti rispettivamente la gestione dell'attività sanitaria e dell'attività sociale nell'ambito di ciascuna Unità Sanitaria Locale, sono ricapitolate, per categorie economiche e per titoli, in un apposito schema predisposto con atto della Giunta regionale. Detto atto è predisposto in armonia con i principi classificatori di cui al D.P.R. 14 luglio 1980, n. 595 Sito esterno.

Note del Redattore:

Si veda ora la L.R. 20 dicembre 1994, n. 50 "NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE, CONTABILITÀ, CONTRATTI E CONTROLLO DELLE AZIENDE UNITÀ SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE" che ridisciplina la materia, in applicazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno e successive modificazioni.

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