Espandi Indice

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 29 marzo 1980, n. 22

NORME PER L'UTILIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO E LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITÀ NELL'UNITÀ SANITARIA LOCALE (1)

Art. 12
Presentazione ed approvazione del bilancio di previsione
Il bilancio di previsione, con l'allegato di cui all'art. 3, è predisposto dal comitato di gestione dell'unità sanitaria locale e presentato all'assemblea generale entro il 30 settembre dell'anno che precede quello cui esso si riferisce ed è approvato entro il 31 ottobre successivo.
Il piano sanitario regionale viene approvato 120 giorni prima della scadenza del triennio.

Note del Redattore:

Si veda ora la L.R. 20 dicembre 1994, n. 50 "NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE, CONTABILITÀ, CONTRATTI E CONTROLLO DELLE AZIENDE UNITÀ SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE" che ridisciplina la materia, in applicazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno e successive modificazioni.

Espandi Indice