LEGGE REGIONALE 29 marzo 1980, n. 22
NORME PER L'UTILIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO E LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITÀ NELL'UNITÀ SANITARIA LOCALE (1)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 13
Bilancio annuale di previsione
Le previsioni del bilancio annuale sono formulate in termini di competenza ed in termini di cassa.
Per ciascun capitolo di entrata o di spesa il bilancio indica:
1) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
2) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese che si prevede di impegnare nell'esercizio cui il bilancio si riferisce;
3) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese che si prevede di pagare nel medesimo esercizio, senza distinzione fra riscossioni e pagamenti in conto residui ed in conto competenza.
Tra le entrate o le spese di cui al n. 2) del precedente secondo comma è iscritto l'eventuale saldo finanziario, positivo o negativo, presunto al termine dell'esercizio precedente ed il corrispondente stanziamento compensativo, fatti salvi i provvedimenti di cui al successivo art. 27.
Tra le entrate di cui al n. 3) è iscritto altresì l'ammontare presunto della giacenza di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.
Il bilancio annuale è composto:
a) dallo stato di previsione delle entrate;
b) dallo stato di previsione delle spese;
c) dal quadro riassuntivo.
Note del Redattore:
Si veda ora la L.R. 20 dicembre 1994, n. 50 "NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE, CONTABILITÀ, CONTRATTI E CONTROLLO DELLE AZIENDE UNITÀ SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE" che ridisciplina la materia, in applicazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.