Espandi Indice

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 29 marzo 1980, n. 22

NORME PER L'UTILIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO E LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITÀ NELL'UNITÀ SANITARIA LOCALE (1)

Art. 18
Universalità ed integrità del bilancio
Le entrate devono essere iscritte nel bilancio al lordo delle spese eventualmente connesse.
Parimenti le spese devono essere iscritte in bilancio integralmente, senza essere ridotte delle entrate correlative.
Sono vietate le gestioni di fondi al di fuori del bilancio dell'unità sanitaria locale.

Note del Redattore:

Si veda ora la L.R. 20 dicembre 1994, n. 50 "NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE, CONTABILITÀ, CONTRATTI E CONTROLLO DELLE AZIENDE UNITÀ SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE" che ridisciplina la materia, in applicazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno e successive modificazioni.

Espandi Indice