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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 29 marzo 1980, n. 22

NORME PER L'UTILIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO E LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITÀ NELL'UNITÀ SANITARIA LOCALE (1)

Art. 20
Gestione provvisoria del bilancio
Fermo restando quanto disposto dal precedente articolo, qualora il provvedimento di approvazione del bilancio e/o di autorizzazione all'esercizio provvisorio sia stato deliberato dall'assemblea generale, ma non sia stato ancora esaminato dal comitato regionale di controllo di cui all'art. 49, 1° comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno, è autorizzata la gestione in via provvisoria del bilancio medesimo, limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo per ogni mese di pendenza del procedimento, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese non suscettibili di impegno o di pagamento frazionato in dodicesimi.
Qualora il provvedimento di approvazione del bilancio e/o di autorizzazione all'esercizio provvisorio sia stato rinviato dal comitato regionale di controllo di cui al primo comma, è autorizzata la gestione provvisoria del bilancio medesimo limitatamente alle parti ed ai capitoli non coinvolti nel rinvio, fatti salvi i principi di cui ai precedenti artt. 16 e 17. Per le rimanenti parti e capitoli, è autorizzata la gestione provvisoria, nei limiti di un dodicesimo per ogni mese di rinvio con riferimento all'ultimo bilancio approvato.

Note del Redattore:

Si veda ora la L.R. 20 dicembre 1994, n. 50 "NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE, CONTABILITÀ, CONTRATTI E CONTROLLO DELLE AZIENDE UNITÀ SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE" che ridisciplina la materia, in applicazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno e successive modificazioni.

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