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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 29 marzo 1980, n. 22

NORME PER L'UTILIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO E LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITÀ NELL'UNITÀ SANITARIA LOCALE (1)

Art. 21
Classificazione delle entrate
Nel bilancio dell'unità sanitaria locale le entrate sono ripartite in titoli e, secondo la loro natura, in categorie, in relazione al disposto dell'art. 8 della legge 19 maggio 1976, n. 335 Sito esterno integrato dalla classificazione di cui all'art. 24 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.

Note del Redattore:

Si veda ora la L.R. 20 dicembre 1994, n. 50 "NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE, CONTABILITÀ, CONTRATTI E CONTROLLO DELLE AZIENDE UNITÀ SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE" che ridisciplina la materia, in applicazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno e successive modificazioni.

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