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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 29 marzo 1980, n. 22

NORME PER L'UTILIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO E LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITÀ NELL'UNITÀ SANITARIA LOCALE (1)

Art. 25

(sostituito comma 1 da art. 1 L.R. 21 dicembre 1987 n. 42)

Fondo di riserva ordinario
Nel bilancio annuale di competenza è iscritto un fondo di riserva ordinario. Con deliberazione del comitato di gestione, sono prelevate da tale fondo le somme necessarie per integrare stanziamenti di competenza rivelatisi insufficienti.
L'ammontare del fondo di riserva ordinario è determinato in misura non superiore al 2% del totale delle spese correnti.

Note del Redattore:

Si veda ora la L.R. 20 dicembre 1994, n. 50 "NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE, CONTABILITÀ, CONTRATTI E CONTROLLO DELLE AZIENDE UNITÀ SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE" che ridisciplina la materia, in applicazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno e successive modificazioni.

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