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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 29 marzo 1980, n. 22

NORME PER L'UTILIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO E LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITÀ NELL'UNITÀ SANITARIA LOCALE (1)

Art. 29
Storni di fondi
Per gli storni di fondi da un capitolo all'altro del bilancio, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, occorre che la somma da prelevare sia realmente disponibile in rapporto al fabbisogno dell'intero esercizio.
Sono vietati gli storni di fondi tra i residui e quelli tra i residui e la competenza.
Sono altresì vietati gli storni tra fondi di competenza stanziati in titoli diversi.
Gli storni di fondi sono disposti non oltre il 30 novembre di ogni anno dal comitato di gestione per quanto concerne gli stanziamenti di cassa e dall'assemblea generale, su proposta del comitato di gestione, per gli stanziamenti di competenza, fermo restando l'equilibrio di cui ai precedenti articoli 16 e 17.

Note del Redattore:

Si veda ora la L.R. 20 dicembre 1994, n. 50 "NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE, CONTABILITÀ, CONTRATTI E CONTROLLO DELLE AZIENDE UNITÀ SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE" che ridisciplina la materia, in applicazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno e successive modificazioni.

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