LEGGE REGIONALE 29 marzo 1980, n. 22
NORME PER L'UTILIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO E LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITÀ NELL'UNITÀ SANITARIA LOCALE (1)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 3
Bilancio pluriennale
Sono strumenti della programmazione economico finanziaria delle unità sanitarie locali:
1) il bilancio pluriennale, le cui previsioni sono correlate a quelle del piano sanitario regionale;
2) il bilancio annuale di previsione.
Il bilancio pluriennale ha durata corrispondente a quella del piano sanitario regionale.
Il bilancio pluriennale è allegato al bilancio annuale ed è approvato contestualmente a quest'ultimo.
Il bilancio pluriennale è redatto in termini di competenza.
Le norme di ripartizione del fondo sanitario nazionale di cui al IV comma dell'art. 51 nonché gli svincoli di destinazione dei beni di cui agli artt. 65 e 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , sono determinate nell'ambito della legge di approvazione del piano sanitario regionale tenuto conto dell'attività eseguita da presidi multizonali dell'unità sanitaria locale a favore dei residenti in altre unità sanitarie locali nonché dell'esigenza di unificare il livello di prestazioni sanitarie nell'intero territorio regionale.
Note del Redattore:
Si veda ora la L.R. 20 dicembre 1994, n. 50 "NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE, CONTABILITÀ, CONTRATTI E CONTROLLO DELLE AZIENDE UNITÀ SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE" che ridisciplina la materia, in applicazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.