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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 29 marzo 1980, n. 22

NORME PER L'UTILIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO E LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITÀ NELL'UNITÀ SANITARIA LOCALE (1)

Art. 32
Invio del bilancio di previsione agli enti territoriali
Ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui ai punti 6 e 7 del 1° comma dell'art. 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno, l'unità sanitaria locale è tenuta ad inviare, entro 10 giorni da quando sia stato reso esecutivo il provvedimento di approvazione del bilancio di previsione, ai comuni o alle comunità montane competenti, copia del bilancio di previsione con allegato il documento riassuntivo delle risultanze complessive della previsione di entrata e di spesa nonché degli stanziamenti previsionali in entrata ed in uscita relativi agli affidamenti regionali.
A tal riguardo il bilancio di previsione dell'unità sanitaria locale dovrà essere un allegato dei bilanci di previsione dei comuni o della comunità montana competenti.

Note del Redattore:

Si veda ora la L.R. 20 dicembre 1994, n. 50 "NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE, CONTABILITÀ, CONTRATTI E CONTROLLO DELLE AZIENDE UNITÀ SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE" che ridisciplina la materia, in applicazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno e successive modificazioni.

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