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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 29 marzo 1980, n. 22

NORME PER L'UTILIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO E LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITÀ NELL'UNITÀ SANITARIA LOCALE (1)

Art. 47
Registrazione degli impegni delle spese
Tutti gli atti dai quali possa comunque derivare un impegno di spesa a carico del bilancio della unità sanitaria locale, prima della loro formale adozione da parte dei competenti organi, debbono essere trasmessi, unitamente alla relativa documentazione, al servizio bilancio-programmazione finanziaria, il quale, accertata la completezza e regolarità della documentazione, la esatta imputazione della spesa al bilancio, nonché la disponibilità sul capitolo relativo, effettua la prenotazione dell'impegno.
Gli atti di impegno, formalmente approvati dai competenti organi, sono trasmessi al servizio bilancio - programmazione finanziaria per la registrazione dell'impegno definitivo.
Qualsiasi successivo atto o contratto che abbia attinenza agli impegni assunti, deve essere comunicato al servizio bilancio-programmazione finanziaria per le occorrenti annotazioni contabili.

Note del Redattore:

Si veda ora la L.R. 20 dicembre 1994, n. 50 "NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE, CONTABILITÀ, CONTRATTI E CONTROLLO DELLE AZIENDE UNITÀ SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE" che ridisciplina la materia, in applicazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno e successive modificazioni.

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