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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 29 marzo 1980, n. 22

NORME PER L'UTILIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO E LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITÀ NELL'UNITÀ SANITARIA LOCALE (1)

Art. 5
Quantificazione delle entrate nel bilancio pluriennale
Le entrate derivanti dal riparto del fondo sanitario nazionale sono indicate tenendo conto dei criteri di cui al 5° comma del precedente art. 3 e al successivo art. 28.
Sono altresì indicate le entrate che a qualunque titolo la Regione possa destinare alle unità sanitarie locali.

Note del Redattore:

Si veda ora la L.R. 20 dicembre 1994, n. 50 "NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE, CONTABILITÀ, CONTRATTI E CONTROLLO DELLE AZIENDE UNITÀ SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE" che ridisciplina la materia, in applicazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno e successive modificazioni.

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