LEGGE REGIONALE 29 marzo 1980, n. 22
NORME PER L'UTILIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO E LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITÀ NELL'UNITÀ SANITARIA LOCALE (1)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 5
Quantificazione delle entrate nel bilancio pluriennale
Le entrate derivanti dal riparto del fondo sanitario nazionale sono indicate tenendo conto dei criteri di cui al 5° comma del precedente art. 3 e al successivo art. 28.
Sono altresì indicate le entrate che a qualunque titolo la Regione possa destinare alle unità sanitarie locali.
Note del Redattore:
Si veda ora la L.R. 20 dicembre 1994, n. 50 "NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE, CONTABILITÀ, CONTRATTI E CONTROLLO DELLE AZIENDE UNITÀ SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE" che ridisciplina la materia, in applicazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.