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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 29 marzo 1980, n. 22

NORME PER L'UTILIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO E LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITÀ NELL'UNITÀ SANITARIA LOCALE (1)

Art. 53
Estinzione dei titoli di pagamento
Il tesoriere dell'unità sanitaria locale estingue i mandati e provvede alla loro restituzione al servizio bilancio- programmazione finanziaria in conformità alle disposizioni del regolamento regionale di tesoreria e della convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria all'unità sanitaria locale.
I mandati di pagamento, individuali o collettivi, rimasti interamente o parzialmente inestinti alla data del 31 dicembre sono commutati dal tesoriere, salvo diversa disposizione dell'unità sanitaria locale, in assegni postali localizzati con tasse e spese a carico del creditore.

Note del Redattore:

Si veda ora la L.R. 20 dicembre 1994, n. 50 "NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE, CONTABILITÀ, CONTRATTI E CONTROLLO DELLE AZIENDE UNITÀ SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE" che ridisciplina la materia, in applicazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno e successive modificazioni.

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