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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 29 marzo 1980, n. 22

NORME PER L'UTILIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO E LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITÀ NELL'UNITÀ SANITARIA LOCALE (1)

Art. 55

(sostituito comma 1 da art. 1 L.R. 5 maggio 1990 n. 38)

Modalità di estinzione dei mandati di pagamento
Il pagamento delle spese è, in via ordinaria, disposto a mezzo di mandati individuali o collettivi a favore dei creditori diretti, fatte salve la cessione o la domiciliazione del credito da parte del creditore nelle forme stabilite dalla legislazione vigente.
Le unità sanitarie locali possono disporre, su richiesta scritta del creditore e con espressa annotazione sui titoli, che i mandati di pagamento siano estinti mediante:
a) accreditamento in conto corrente postale a favore del creditore, nonché mediante vaglia postale con spese a carico del richiedente; in tale caso deve essere allegata al titolo la ricevuta di versamento rilasciata dall'ufficio postale;
b) commutazione in vaglia bancario o in assegno circolare, non trasferibile, all'ordine del creditore;
c) accreditamento in conto corrente bancario.
Le dichiarazioni di accreditamento o di commutazione, che sostituiscono la quietanza del credito, devono risultare sul mandato di pagamento da annotazione recante gli estremi relativi alle operazioni ed il timbro del tesoriere o cassiere.

Note del Redattore:

Si veda ora la L.R. 20 dicembre 1994, n. 50 "NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE, CONTABILITÀ, CONTRATTI E CONTROLLO DELLE AZIENDE UNITÀ SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE" che ridisciplina la materia, in applicazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno e successive modificazioni.

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