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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 29 marzo 1980, n. 22

NORME PER L'UTILIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO E LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITÀ NELL'UNITÀ SANITARIA LOCALE (1)

Art. 7
Strutture del bilancio pluriennale
Il bilancio pluriennale è composto:
a) dallo stato di previsione delle entrate;
b) dallo stato di previsione delle spese;
c) dal quadro riassuntivo.
Nel bilancio pluriennale le entrate sono classificate secondo lo schema adottato per la classificazione delle entrate nel bilancio annuale di previsione, a norma del successivo art. 21.
Le spese sono suddivise in tre parti:
- parte I- spesa di mantenimento per il conseguimento delle finalità delle unità sanitarie locali;
- parte II- spesa di sviluppo per il conseguimento delle finalità delle unità sanitarie locali;
- parte III- contabilità speciali.
Nell'ambito della parte I le spese sono ripartite per settori di intervento in relazione all'assetto organizzativo delle unità sanitarie locali.
Nell'ambito della parte II le spese sono ripartite per programmi.
Per ogni ripartizione della entrata e della spesa è indicata, in corrispondenza con le previsioni del bilancio annuale, la quota distintamente per ogni esercizio annuale.
Il quadro riassuntivo di cui alla lettera c) del primo comma rappresenta sia per le entrate sia per le spese il riassunto dei titoli.
Per le spese inoltre il quadro deve comprendere il riassunto delle spese correnti, di investimento e per rimborso prestiti.

Note del Redattore:

Si veda ora la L.R. 20 dicembre 1994, n. 50 "NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE, CONTABILITÀ, CONTRATTI E CONTROLLO DELLE AZIENDE UNITÀ SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE" che ridisciplina la materia, in applicazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno e successive modificazioni.

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