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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 29 marzo 1980, n. 22

NORME PER L'UTILIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO E LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITÀ NELL'UNITÀ SANITARIA LOCALE (1)

Art. 70
Svolgimento delle gare
Le gare per asta pubblica e per licitazione privata si svolgono nel luogo e nell'ora stabiliti dall'avviso d'asta o dalla lettera di invito.
Il presidente o un membro all'uopo delegato del comitato di gestione procede all'apertura dei plichi contenenti le offerte ed alla conseguente aggiudicazione, redigendo il relativo verbale.
abrogato
L'aggiudicazione rimane valida anche in mancanza della firma del verbale da parte dell'aggiudicatario.

Note del Redattore:

Si veda ora la L.R. 20 dicembre 1994, n. 50 "NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE, CONTABILITÀ, CONTRATTI E CONTROLLO DELLE AZIENDE UNITÀ SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE" che ridisciplina la materia, in applicazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno e successive modificazioni.

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