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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 29 marzo 1980, n. 22

NORME PER L'UTILIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO E LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITÀ NELL'UNITÀ SANITARIA LOCALE (1)

Art. 72
Appalto-concorso
È ammessa la forma dell'appalto-concorso quando l'unità sanitaria locale ritenga conveniente avvalersi della collaborazione e dell'apporto di particolare competenza tecnica o di esperienza specifica da parte dell'offerente per l'elaborazione del progetto definitivo delle opere, dei lavori, dei servizi e delle forniture escluse le somministrazioni.
Le persone o ditte prescelte sono invitate a presentare, nei termini, nelle forme e modi stabiliti dall'invito, il progetto dell'opera o del lavoro, o del servizio corredato dei relativi prezzi, con l'avvertimento che nessun compenso o rimborso di spese può essere comunque preteso dagli interessati per la elaborazione del progetto.
L'aggiudicazione, da parte del comitato di gestione, sulla base delle proposte di una apposita commissione costituita con delibera del comitato stesso, ha luogo in base all'esame comparativo di diversi progetti, all'analisi dei prezzi relativi, tenuto conto degli elementi tecnici ed economici delle singole offerte.
Qualora i progetti presentati non risultino rispondenti alle esigenze della unità sanitaria locale, il comitato di gestione può indire un nuovo appalto-concorso con l'eventuale adozione di nuove prescrizioni.

Note del Redattore:

Si veda ora la L.R. 20 dicembre 1994, n. 50 "NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE, CONTABILITÀ, CONTRATTI E CONTROLLO DELLE AZIENDE UNITÀ SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE" che ridisciplina la materia, in applicazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno e successive modificazioni.

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