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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 29 marzo 1980, n. 22

NORME PER L'UTILIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO E LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITÀ NELL'UNITÀ SANITARIA LOCALE (1)

Art. 73

(già modificato punto 7 del comma 1 da art. 15 L.R. 1 settembre 1981 n. 25; poi sostituito articolo da art. 8 L.R. 21 dicembre 1987 n. 42;

infine aggiunto ultimo comma da art. 1 L.R. 18 gennaio 1988 n. 2)

Trattativa privata
Il ricorso alla trattativa privata è ammesso:
1) quando, per qualsiasi motivo, la pubblica gara non sia stata aggiudicata;
2) per l'acquisto di beni la cui produzione è garantita da privativa industriale o che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti;
3) per l'acquisto o locazione di immobili;
4) quando l'urgenza degli acquisti, dei lavori e delle forniture di beni o servizi dovute a circostanze imprevedibili da motivare adeguatamente nel provvedimento, ovvero alla necessità di fare eseguire le prestazioni a spese ed a rischio degli imprenditori inadempienti, non consenta l'indugio della pubblica gara;
5) per l'affidamento di studi, ricerche, sperimentazioni e consulenze a persone o ditte aventi alta competenza tecnica o scientifica;
6) per lavori complementari non considerati nel contratto originario e che siano resi necessari da circostanze impreviste, da motivare adeguatamente nel provvedimento per l'esecuzione dei lavori, a condizione che siano affidati allo stesso contraente e non possano essere tecnicamente od economicamente separabili dalla prestazione principale, ovvero, benché separabili, siano strettamente necessari per completamento dei lavori e che il loro ammontare non superi complessivamente il 20 per cento dell'importo del contratto originario;
7) quando trattasi di contratti di importo non superiore a Lire 150 milioni, con esclusione dei casi in cui detti contratti rappresentino ripetizione, frazionamento, completamento o ampliamento dei precedenti lavori, forniture o servizi.
La trattativa privata può aver luogo solo quando siano state interpellate almeno cinque ditte comprese negli elenchi di cui al precedente articolo 69.
Con esclusione del caso previsto al punto 7), la ragione per la quale si è ricorso alla trattativa privata deve risultare nella deliberazione di cui al precedente articolo 67.
In aderenza al disposto dell'ultimo comma dell'articolo 28 della Legge 833/1978 Sito esterno ed al fine di realizzare il più completo coordinamento della attività delle Unità sanitarie locali con quella dei Comuni, le Unità sanitarie locali, in deroga a quanto previsto dai precedenti commi e dall'art. 66 della presente legge, possono convenzionarsi con aziende comunali, consorziali o con società di capitali a prevalente participazione degli Enti locali territoriali, per la fornitura di medicinali, di materiale sanitario, di altri beni nonché di servizi, pur ricompresi all'art. 19 della Legge 12 febbraio 1968, n. 132 Sito esterno, quando previa apposita indagine di mercato, evidenziano la convenienza, funzionalità e razionalità di acquisire i suddetti beni e servizi tramite convenzioni.

Note del Redattore:

Si veda ora la L.R. 20 dicembre 1994, n. 50 "NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE, CONTABILITÀ, CONTRATTI E CONTROLLO DELLE AZIENDE UNITÀ SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE" che ridisciplina la materia, in applicazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno e successive modificazioni.

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