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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 29 marzo 1980, n. 22

NORME PER L'UTILIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO E LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITÀ NELL'UNITÀ SANITARIA LOCALE (1)

Art. 75

(sostituito comma 4 da art. 9 L.R. 21 dicembre 1987 n. 42)

Cauzione e penalità
A garanzia dell'offerta e dell'esecuzione dei contratti le ditte debbono prestare idonee cauzioni, salvo le particolari agevolazioni previste per le cooperative o consorzi di cooperative.
Si può prescindere dalla cauzione definitiva qualora la ditta contraente sia di notoria solidità, subordinatamente al miglioramento del prezzo.
Si può prescindere inoltre dalla cauzione provvisoria a garanzia dell'offerta qualora la ditta concorrente, vantando nei confronti dell'unità sanitaria locale un credito liquido ed esigibile per un importo pari o superiore al 5% dell'ammontare presunto della fornitura, ne faccia richiesta.
Si prescinde dalla cauzione definitiva nei casi in cui il contratto non superi l'importo di Lire 25 milioni escluso ogni frazionamento, ripetizione, completamento o ampliamento di precedenti lavori o forniture.
Nel contratto debbono essere previste le penalità per inadempienza o ritardo nell'esecuzione del contratto.

Note del Redattore:

Si veda ora la L.R. 20 dicembre 1994, n. 50 "NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE, CONTABILITÀ, CONTRATTI E CONTROLLO DELLE AZIENDE UNITÀ SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE" che ridisciplina la materia, in applicazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno e successive modificazioni.

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