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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 29 marzo 1980, n. 22

NORME PER L'UTILIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO E LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITÀ NELL'UNITÀ SANITARIA LOCALE (1)

Art. 79

(sostituito comma 2 da art. 10 L.R. 21 dicembre 1987 n. 42)

Provviste in economia
Le provviste in economia possono essere eseguite previo interpello di almeno tre ditte comprese nell'elenco di cui al precedente art. 69, per preventivi od offerte contenenti le condizioni di esecuzione, le modalità di pagamento ed ogni altra condizione ritenuta utile dall'unità sanitaria locale.
Quando si tratti di acquisti di materiali di consumo di importo non superiore a 5 milioni di Lire e di immediato impiego può prescindersi da quanto previsto al comma precedente.

Note del Redattore:

Si veda ora la L.R. 20 dicembre 1994, n. 50 "NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE, CONTABILITÀ, CONTRATTI E CONTROLLO DELLE AZIENDE UNITÀ SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE" che ridisciplina la materia, in applicazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno e successive modificazioni.

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