Espandi Indice

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 29 marzo 1980, n. 22

NORME PER L'UTILIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO E LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITÀ NELL'UNITÀ SANITARIA LOCALE (1)

Art. 81
Unioni d'acquisto e pre-trattative regionali
Le unità sanitarie locali possono associarsi fra di loro per ottenere facilitazioni nell'acquisto di beni e servizi.
Alle procedure di acquisto provvede una commissione composta da rappresentanti di ciascuna unità sanitaria locale, designati dai rispettivi comitati di gestione.
Le norme del presente capo si applicano anche ai contratti d'acquisto in unione.
La Giunta regionale può provvedere a far eseguire idonee ricerche di mercato a carattere nazionale e sul massimo numero possibile di ditte produttrici o fornitrici di beni, per realizzare un'efficace informazione, un esatto indirizzo economico e tecnico-merceologico ed una gestione più economica ed efficiente dell'assistenza sanitaria giungendo, sentita la competente commissione consiliare, ad accordi preliminari vincolanti per le imprese fornitrici cui le unità sanitarie locali potranno rivolgersi.
In tale caso il ricorso alla trattativa privata è consentito anche in carenza dei presupposti di cui al precedente art. 73.

Note del Redattore:

Si veda ora la L.R. 20 dicembre 1994, n. 50 "NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE, CONTABILITÀ, CONTRATTI E CONTROLLO DELLE AZIENDE UNITÀ SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE" che ridisciplina la materia, in applicazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno e successive modificazioni.

Espandi Indice