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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 29 marzo 1980, n. 22

NORME PER L'UTILIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO E LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITÀ NELL'UNITÀ SANITARIA LOCALE (1)

Art. 82
Gestione dei beni immobili e mobili destinati all'unità sanitaria locale per il servizio sanitario
Formano oggetto dello stato descrittivo del patrimonio di cui all'art. 107 della presente legge, assegnato all'unità sanitaria locale per i fini sanitari, i seguenti beni:
1) beni immobili
a) edifici e loro pertinenze
b) impianti ed attrezzature sanitarie e tecnico-economali;
2) beni mobili
a) macchine d'ufficio e mobilio
b) automezzi
c) strumentario
d) attrezzatura tecnico-sanitaria
e) attrezzatura economale per fini di ospedalità
f) attrezzature tecniche per manutenzione.
3) opere d'arte.
La gestione dei beni di cui al precedente comma è di competenza del servizio che svolge le funzioni tecnico economali e di approvvigionamento.

Note del Redattore:

Si veda ora la L.R. 20 dicembre 1994, n. 50 "NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE, CONTABILITÀ, CONTRATTI E CONTROLLO DELLE AZIENDE UNITÀ SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE" che ridisciplina la materia, in applicazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno e successive modificazioni.

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