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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 29 marzo 1980, n. 22

NORME PER L'UTILIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO E LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITÀ NELL'UNITÀ SANITARIA LOCALE (1)

Art. 91
Relazione sui risultati economici e di efficienza
I servizi ed i presidii a cui siano attribuite responsabilità di gestione devono presentare al comitato di gestione nel mese di gennaio successivo alla scadenza dell'esercizio, una relazione che consenta di accertare i risultati economici e di efficienza raggiunti nella organizzazione della attività e nella attuazione di progetti e programmi loro affidati, sulla base di indici e parametri predisposti nel piano sanitario regionale.
Un riepilogo delle relazioni è presentato, dal servizio bilancio-programmazione finanziaria, al comitato di gestione che lo trasmette all'assemblea generale per la successiva predisposizione, per quanto di competenza, della relazione di cui all'art. 105 della presente legge.

Note del Redattore:

Si veda ora la L.R. 20 dicembre 1994, n. 50 "NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE, CONTABILITÀ, CONTRATTI E CONTROLLO DELLE AZIENDE UNITÀ SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE" che ridisciplina la materia, in applicazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno e successive modificazioni.

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