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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 29 marzo 1980, n. 22

NORME PER L'UTILIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO E LA DISCIPLINA DELLA CONTABILITÀ NELL'UNITÀ SANITARIA LOCALE (1)

Art. 94
Controlli sulla gestione della tesoreria
La vigilanza sulla tesoreria è esercitata dal servizio bilancio-programmazione finanziaria della unità sanitaria locale.
Il comitato di gestione approva entro il 30 aprile di ciascun anno il conto del tesoriere reso ai sensi dell'art. 100 della presente legge, previo il visto di parificazione sul medesimo da parte del servizio bilancio-programmazione finanziaria della unità sanitaria locale.

Note del Redattore:

Si veda ora la L.R. 20 dicembre 1994, n. 50 "NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE, CONTABILITÀ, CONTRATTI E CONTROLLO DELLE AZIENDE UNITÀ SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE" che ridisciplina la materia, in applicazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno e successive modificazioni.

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