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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 29 marzo 1980, n. 23

NORME PER L'ACCELERAMENTO DELLE PROCEDURE RELATIVE AGLI STRUMENTI URBANISTICI, NONCHE' NORME MODIFICATIVE ED INTEGRATIVE DELLE LEGGI REGIONALI 31 GENNAIO 1975 N. 12, 24 MARZO 1975 N. 18, 12 GENNAIO 1978 N. 2, 2 MAGGIO 1978 N. 13, 1 AGOSTO 1978 N. 26, 7 DICEMBRE 1978 N. 47 E 13 MARZO 1979 N. 7

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 48 del 2 aprile 1980

Art. 10
L'art. 14 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, è sostituito dal seguente:
" Art. 14 Formazione ed approvazione del Piano Regolatore Generale Il Consiglio comunale prima dell'adozione del Piano Regolatore Generale decide se e come sottoporre ai soggetti di cui al secondo comma del presente articolo un progetto preliminare. In seguito a tale decisione la Giunta predispone un progetto preliminare di piano costituito da: 1) una relazione generale, corredata da elementi conoscitivi, contenente le indicazioni e le previsioni della programmazione e pianificazione regionale e comprensoriale, ove esistenti, gli obiettivi generali e settoriali del piano regolatore generale, nonchè la determinazione del fabbisogno e del relativo dimensionamento in termini di occupazione, di residenze e servizi con l'indicazione della quota che può essere soddisfatta attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente; 2) uno schema di assetto territoriale con l'indicazione delle scelte urbanistiche fondamentali. Tale progetto preliminare viene inviato agli organi di decentramento amministrativo del comune e al Comitato comprensoriale; viene inoltre inviato ad enti ed organizzazioni che ne facciano richiesta entro 15 giorni dalla data di pubblicazione. Il progetto preliminare di piano viene depositato nella segreteria del Comune; di tale deposito viene data notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione. Entro 60 giorni dalla pubblicazione gli enti e le organizzazioni interessate possono presentare proposte scritte. Il Piano Regolatore Generale viene adottato dal Consiglio comunale e deve essere depositato nella segreteria comunale per la durata di 30 giorni consecutivi. Dell'effettuato deposito viene data notizia al pubblico mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e nella stampa locale. Fino a 30 giorni dopo la scadenza del periodo di deposito chiunque può presentare osservazioni. Entro i successivi 12 mesi il Consiglio Comunale deve controdedurre alle osservazioni e trasmettere il piano per l'approvazione. Il Piano Regolatore Generale viene approvato dall'Ufficio di presidenza del Comitato comprensoriale, salvo il caso di cui al quarto comma del precedente articolo 7, entro 180 giorni dalla data del ricevimento, sentito il parere della Commissione consultiva comprensoriale. La deliberazione di approvazione del Piano Regolatore Generale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. Trascorso il termine di 180 giorni di cui sopra il Comune può attuare gli interventi di cui ai successivi articoli 22, 23, 24, 25 e 26. In tal caso le previsioni di detti interventi sono vincolanti in sede di approvazione di Piano Regolatore Generale. La delibera di approvazione decide sulle osservazioni ed apporta le conseguenti modifiche. L'Ufficio di presidenza del Comitato comprensoriale, salvo il caso di cui al quarto comma del presidente art. 7, può proporre al Comune le necessarie modifiche al piano per assicurare: a) il rispetto delle previsioni dei piani territoriali regionali e comprensoriali; b) la razionale e coordinata sistemazione delle opere e degli impianti di interesse statale e regionale; c) la tutela del paesaggio e dei complessi storici, monumentali, ambientali ed archeologici nonchè delle zone di cui al successivo art. 33; d) l'osservanza delle prescrizioni di cui al successivo articolo 46. In tali casi il Comune adotta le proprie controdeduzioni entro 90 giorni dal ricevimento delle proposte di modifica. Qualora le modifiche discendano da vincolative disposizioni di leggi statali o regionali, le stesse sono inserite d' ufficio in sede di approvazione del piano, senza l'obbligo di sentire il parere del Comune. Le modificazioni di cui ai precedenti commi ottavo e nono del presente articolo, se comportino modificazioni degli elaborati grafici, devono essere pubblicate nei modi previsti dal precedente comma quinto del presente articolo. Sulle eventuali osservazioni si esprime, entro 30 giorni, il Consiglio comunale che trasmette il proprio parere al Comprensorio. Acquisito questo parere l'ufficio di presidenza, salvo il caso di cui al quarto comma del precedente articolo 7, introduce in via definitiva le modificazioni. L'organo comprensoriale competente può rinviare altresì il piano per l'adeguamento o la rielaborazione al Comune; in tal caso si seguono le procedure di cui ai commi quinto e seguenti del presente articolo ".

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