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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 29 marzo 1980, n. 23

NORME PER L'ACCELERAMENTO DELLE PROCEDURE RELATIVE AGLI STRUMENTI URBANISTICI, NONCHE' NORME MODIFICATIVE ED INTEGRATIVE DELLE LEGGI REGIONALI 31 GENNAIO 1975 N. 12, 24 MARZO 1975 N. 18, 12 GENNAIO 1978 N. 2, 2 MAGGIO 1978 N. 13, 1 AGOSTO 1978 N. 26, 7 DICEMBRE 1978 N. 47 E 13 MARZO 1979 N. 7

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 48 del 2 aprile 1980

Art. 14
L'art. 19 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, è sostituito dal seguente:
" Art. 19 Programma pluriennale di attuazione del Piano Regolatore Generale Il programma pluriennale di attuazione è regolato dalle norme contenute nella legge regionale 12 gennaio 1978, n. 2
Dopo il terzo comma dell'art. 2 della legge predetta è aggiunto il seguente comma:
" Le restanti aree sono assegnate, secondo criteri stabiliti dal Consiglio comunale, in proprietà oppure, ove trattasi di aree per la realizzazione di impianti di carattere industriale, commerciale, artigianale o turistico, anche in diritto di superficie. Per tutte le aree di cui sopra dovranno essere previsti appositi bandi di pubblico concorso e le assegnazioni avranno luogo previa stipula di apposita convenzione ".
Possono essere rilasciate le concessioni relative alle varianti di cui ai commi quarto, escluso il punto c), e quinto dell'art. 15 della legge regionale 7 dicembre 1978 n. 47 così come modificato dall'articolo 11 della presente legge, anche se non ancora comprese nel programma pluriennale di attuazione.
Il programma pluriennale di attuazione può essere sottoposto a revisione in seguito all'approvazione di una variante generale allo strumento urbanistico generale oppure in conseguenza di varianti al piano di zona per l'edilizia economica e popolare, al piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi ed al piano comunale per le attività estrattive. "

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