Espandi Indice

Documento vigente: Testo Originale

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 29 marzo 1980, n. 23

NORME PER L'ACCELERAMENTO DELLE PROCEDURE RELATIVE AGLI STRUMENTI URBANISTICI, NONCHE' NORME MODIFICATIVE ED INTEGRATIVE DELLE LEGGI REGIONALI 31 GENNAIO 1975 N. 12, 24 MARZO 1975 N. 18, 12 GENNAIO 1978 N. 2, 2 MAGGIO 1978 N. 13, 1 AGOSTO 1978 N. 26, 7 DICEMBRE 1978 N. 47 E 13 MARZO 1979 N. 7

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 48 del 2 aprile 1980

Art. 17
Il terzo comma dell'art. 22 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, è sostituito dal seguente:
" Decorso il termine fissato per la presentazione dei progetti il Comune, fissato un nuovo termine e dopo l'inutile decorso di questo, ove non sia possibile l'accordo bonario avvierà l'espropriazione. Sulle aree di immobili in tal modo espropriati il Comune con atto deliberativo del Consiglio comunale decide di eseguire direttamente i lavori oppure di autorizzare in base a regolari bandi di concorso soggetti privati interessati alla realizzazione degli interventi. Inultimente espletata la procedura del concorso, la realizzazione può essere affidata a soggetti privati a ciò invitati in seguito a deliberazione del Consiglio comunale. Quest' ultima deliberazione può anche essere inserita nell'atto deliberativo con cui si bandisce il concorso. " Al quarto comma del sopracitato art. 22 le parole " In tali casi la convenzione da stipularsi " sono sostituite dalle parole " L'assegnazione ai privati di cui al comma precedente si perfeziona a mezzo di convenzione la quale ".
Al quinto comma del sopracitato art. 22 le parole " Il corrispettivo della cessione è determinata in misura " sono sostituite dalle parole " L'autorizzazione ai privati di cui al precedente terzo comma è subordinata al pagamento da parte dei medesimi di un importo ".

Espandi Indice