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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 29 marzo 1980, n. 23

NORME PER L'ACCELERAMENTO DELLE PROCEDURE RELATIVE AGLI STRUMENTI URBANISTICI, NONCHE' NORME MODIFICATIVE ED INTEGRATIVE DELLE LEGGI REGIONALI 31 GENNAIO 1975 N. 12, 24 MARZO 1975 N. 18, 12 GENNAIO 1978 N. 2, 2 MAGGIO 1978 N. 13, 1 AGOSTO 1978 N. 26, 7 DICEMBRE 1978 N. 47 E 13 MARZO 1979 N. 7

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 48 del 2 aprile 1980

Art. 25
All'art. 31 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:
-) il terzo comma è sostituito dal seguente:
" Sono opere di urbanizzazione secondaria ai fini dell'articolo 5 della legge 28 gennaio 1977 n. 10 Sito esterno
-) il settimo comma è abrogato;
-) l'ottavo comma è sostituito dal seguente;
" Le classi dei comuni per le determinazioni degli oneri sono stabilite con deliberazione del Consiglio regionale. ";
-) il penultimo e l'ultimo comma sono sostituiti dal seguente:
" Ai fini del rilascio della concessione gratuita, di cui al precedente articolo 30, il Consiglio comunale può specificare nelle norme di piano regolatore generale, oppure con propria delibera, l'elenco delle opere di urbanizzazione primaria definite al primo comma del presente articolo, delle quali è indispensabile l'esistenza nelle zone agricole individuate dal Piano Regolatore Generale. "

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