Espandi Indice

Documento vigente: Testo Originale

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 29 marzo 1980, n. 23

NORME PER L'ACCELERAMENTO DELLE PROCEDURE RELATIVE AGLI STRUMENTI URBANISTICI, NONCHE' NORME MODIFICATIVE ED INTEGRATIVE DELLE LEGGI REGIONALI 31 GENNAIO 1975 N. 12, 24 MARZO 1975 N. 18, 12 GENNAIO 1978 N. 2, 2 MAGGIO 1978 N. 13, 1 AGOSTO 1978 N. 26, 7 DICEMBRE 1978 N. 47 E 13 MARZO 1979 N. 7

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 48 del 2 aprile 1980

Art. 26
All'art. 33 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:
-) il terzo comma è sostituito dal seguente:
" In tali zone sono vietate nuove costruzioni salvo quelle relative ai servizi tecnologici e urbani e ai servizi della pesca. Per il patrimonio edilizio esistente in tali zone sono ammessi gli interventi di cui agli articoli 36, 42 e 43 della presente legge. ";
-) il quarto comma è sostituito dal seguente:
" Sono vietate nuove costruzioni, ad eccezione di quelle di cui al comma precedente e di quelle connesse alla attività agricola nei limiti previsti dal Piano Regolatore Generale e sono ammesse destinazioni a verde pubblico nelle aree comprese fra gli argini maestri e il corso d' acqua dei fiumi e nelle isole fluviali nonchè per una fascia di profondità di almeno: a) mt. 50 dal limite demaniale dei fiumi e dei torrenti compresi nel territorio delle comunità montane; b) mt. 100 dal limite demaniale dei laghi nonchè, nei restanti territori non montani, dalle zone umide e dal limite demaniale dei fiumi e loro golene e dei torrenti; c) mt. 50 dalle sponde dei canali navigabili e del canale Emiliano - Romagnolo. ";
-) il quinto comma è sostituito dal seguente:
" I vincoli di cui al comma precedente valgono per tutto il territorio regionale dalla data di entrata in vigore della presente legge fino all'approvazione del piano stralcio comprensoriale di cui all'ottavo comma successivo. Con lo stesso piano stralcio il comprensorio può proporre alla Regione la esclusione dei fiumi e torrenti o di loro parti da tale vincolo. Qualora i corsi d' acqua riguardino il territorio di più comprensori, le province interessate possono fornire criteri per assicurare la necessaria omogeneità di elaborazione dei piani stralcio comprensoriali. ";
-) l'ottavo comma è sostituito dal seguente:
" Il piano stralcio comprensoriale può ridefinire il perimetro del territorio urbanizzato di cui al sesto comma del presente articolo nonchè escludere da tali vincoli, quando non comportino pregiudizio per l'ambiente, le aree inserite negli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e definite zone territoriali omogenee Ab, C, D, E e G secondo i successivi articoli 37, 38, 39 40 e 41. ";
-) al nono comma le parole " primi sei commi " sono sostituite dalle parole " primi cinque commi ";
-) al decimo comma le parole " in deroga al precedente articolo 5 " sono soppresse;
-) dopo il dodicesimo comma sono inseriti i seguenti due commi:
" Per il fiume Po, fino all'approvazione del piano stralcio regionale di cui ai successivi commi, la Giunta regionale su conforme parere della competente Commissione consiliare può autorizzare i comuni a disporre deroghe ai vincoli delle aree di cui all'ottavo comma del presente articolo. Per le altre aree vincolate tale deroga può essere concessa solo in sede di adozione del Piano Regolatore Generale o di sue varianti generali. Per le coste marine, fino all'approvazione del piano stralcio regionale di cui ai successivi commi, la Giunta regionale su conforme parere della competente Commissione consiliare può autorizzare i comuni a disporre deroghe solo per vincoli delle aree di cui all'ottavo comma del presente articolo. ";
-) al penultimo comma le parole " da norme regionali " sono sostituite dalle parole " dalle norme regionali ".

Espandi Indice